Civile

Nulla la delibera che modifica la divisione delle spese condominiali

di Mario Piselli

Nulla la delibera condominiale che modifica il criterio di ripartizione delle spese. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 5814 del 23 marzo 2016.

I poteri dell’assemblea condominiale - Le attribuzioni dell'assemblea condominiale, previste dall'articolo 1135 del Cc, sono circoscritte alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese, con la conseguenza che deve ritenersi nulla e non meramente annullabile, anche se assunta all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'articolo 1126 del Cc, senza che i condomini abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso.

La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dell'articolo 1421 del Cc, anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purché alleghi e dimostri di avervi interesse, giacché non opera nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 23 marzo 2016 n. 5814

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©