Civile

Nulla la donazione ai figli con riserva di usufrutto per uno solo dei coniugi per la metà dell'immobile

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

È nulla, perché contrasta con il regime giuridico della comunione legale tra coniugi, la donazione della piena proprietà della quota corrispondente alla metà di un immobile e della nuda proprietà della restante quota, la quale è, a sua volta, gravata da usufrutto in favore di uno solo dei donanti. Infatti, i diritti sui beni acquistati in comunione legale non sono giuridicamente disponibili in quote indivise. Questo è quanto si desume dalla sentenza del Tribunale di Cassino 1260/2018.

Il caso - La vicenda prende le mosse dalla stipulazione di una complessa operazione negoziale con la quale due coniugi, in comunione legale, donavano un immobile di proprietà ai loro due figli, riservando l'usufrutto sulla metà del bene in favore della moglie. In seguito, una società, che vantava un importante credito relativo ad un rapporto di collaborazione commerciale con il marito, agiva in giudizio chiedendo la nullità della donazione, o della suola clausola di usufrutto, sostenendo che l'ordinamento non consente che uno solo dei coniugi possa riservarsi l'usufrutto sulla metà della quota di sua proprietà, dopo aver donato, insieme all'altro coniuge, la proprietà dell'immobile.

Non è ammessa la cedibilità della quota - Il Tribunale investito della questione accoglie la doglianza sottolineando che «gli atti di disposizione della quota di un bene in comunione legale sono affetti da nullità per impossibilità dell'oggetto, in quanto i diritti sui beni acquistati in comunione legale non sono giuridicamente disponibili in quote indivise, appartenenti a ciascuno dei coniugi, come nella comunione ordinaria». Ebbene, il giudice ricorda che il regime della comunione legale tra coniugi è caratterizzato dall'assenza di quote - e perciò nominato "a mani riunite" - con la conseguenza che ciascun coniuge è titolare del diritto avente ciascuno e tutti i beni di essa, e ciò in ragione del fatto che l'interesse individuale del singolo partecipe è subordinato all'interesse sociale del gruppo (famiglia)».

La comunione di godimento - Ferma l'impossibilità per il coniuge in comunione legale di cedere la propria quota, nel caso di specie, prosegue il Tribunale, l'operazione negoziale che la coppia ha inteso effettuare si è compendiata nella costituzione della c.d. "comunione di godimento". Si tratta di una particolare tipologia di comunione nella quale vi è una «coesistenza su un medesimo bene di diritti reali disuguali dal punto di vista quantitativo ma omogenei dal punto di vista qualitativo». Ciò significa, nella fattispecie, che le facoltà e le pretese che formano il contenuto del diritto di nuda proprietà appartengono al nudo proprietario, mentre le facoltà e le pretese che rientrano nel diritto di usufrutto appartengono sia all'usufruttuario che al nudo proprietario in parti uguali, con la conseguenza della costituzione di una comunione di usufrutto, e quindi di godimento. Tale operazione, chiosa il giudice, non è consentita perché determina una disposizione per quote di un bene oggetto di comunione legale che contrasta con il regime della comunione legale tra coniugi.

Tribunale di Cassino - Sezione I civile - Sentenza 15 novembre 2018 n. 1260

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©