Civile

Nullità virtuale del contratto sottoscritto da un non vedente assistito da persona interessata all'atto

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di Mario Finocchiaro

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 Cc e 3 della legge n. 18 del 1975 (recante provvedimenti a favore dei ciechi e che afferma a tutti gli effetti la piena capacità di agire del non vedente), sussiste la nullità virtuale del contratto (nella specie: fideiussione) sottoscritto da persona non vedente con l'assistenza di persona non meritevole della sua fiducia, in quanto direttamente interessata all'atto, peraltro per fini antigiuridici. Lo ha chiarito la s ezione III civile della Cassazione con la sentenza 13 novembre 2019 n. 29332.

In termini generali - In termini generali, per la precisazione che in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, Cassazione, ordinanza, 14 dicembre 2010, n. 25222.

Sempre in termini generali, nel senso che in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità, Cassazione, sez. un., sentenza 19 dicembre 2007, n. 26724, in Guida al diritto, 2008, f. 8, p. 41, con nota di Mazzini F., La legittimazione attiva del contraente "copre" solo la forma e il contenuto.
Da tale premessa tale ultima pronunzia ha tratto - in particolare - la conclusione che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare la nullità del c.d. «contratto quadro» o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso, Cassazione, sez.un., 19 dicembre 2007, n. 26724, cit.

Ricordata in motivazione, Cassazione, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21465 (e non 21645), inedita, che nella parte motiva, tra l'altro, precisa: il giudice d'appello … a ben guardare, prende le mosse da un sostanziale diniego dell'esistenza della c.d. nullità virtuale, che fonda sulla tassatività delle ipotesi di nullità del contratto quale imprescindibile riflesso della libertà negoziale. Questa impostazione, peraltro, non è condivisibile, in quanto la libertà negoziale non può non coordinarsi con gli altri valori tutelati dall'ordinamento, onde la tassatività della sanzione di nullità, nel senso di sua irrogazione formale ovvero espressa, trova effettivo limite proprio nella sistemica c.d. nullità virtuale. Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto del contratto con norma imperativa che non prevede per la sua violazione la nullità in modo espresso lo conduce comunque alla nullità nel caso in cui detta norma non sia presidiata da rimedi diversi dall'invalidità del contratto.

La nullità per contrasto con norme imperative di legge - In particolare è stata dichiarata la nullità, per contrasto con norme imperative di legge, tra l'altro, del:

- contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 decreto legislativo n. 385 del 1993, stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, e degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, la cui tutela non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni penali di cui agli art. 130 e 131 del citato decreto, Cassazione, ordinanza, 28 febbraio 2018, n. 4760, ove il rilievo - peraltro - che tale nullità, per carenza di un requisito della fattispecie legale, non osta tuttavia, in linea di principio, alla conversione ex art. 1424 Cc ove il negozio sia idoneo a produrre gli effetti di altra fattispecie e previo accertamento, riservato in via esclusiva al giudice di merito, della volontà delle parti;

- patto occulto di maggiorazione del canone, in caso di contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato anteriormente alla legge n. 311 del 2004, atteso che l'accordo simulatorio trova la sua causa concreta nella finalità di eludere il fisco, sottraendo all'erario il maggior canone dissimulato realmente pattuito, così ponendosi in contrasto con la norma che impone l'obbligo di registrazione, integrale e fedele, dei contratti di locazione, da considerarsi imperativa e, in quanto tale, idonea ad incidere sulla validità degli atti civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, comma 1, Cc, Cassazione, sentenza, 2 marzo 2018, n. 4922.

Eclusa la esistenza di nullità virtuale - Reciprocamente si è esclusa la esistenza [anche] di una nullità cd. virtuale, per violazione di norma imperativa di legge:

- in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, in caso di violazione - da parte del datore di lavoro - dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria le richieste di assunzione ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, decreto legislativo n. 368 del 2001, non essendo prevista come requisito di validità del negozio, Cassazione, sentenza, 9 marzo 2018, n. 5718;

- il patto di non concorrenza, concluso ai sensi dell'art. 2596 Cc e destinato a fissare una limitazione all'attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, tra cui accidentalmente anche la Pa, Cassazione, ordinanza, 14 gennaio 2011, n. 813, secondo cui un tale patto non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti, anche atteso che non è invero ammissibile, già per la sua previsione come obbligo legale accedente all'alienazione d'azienda ovvero al suo affitto, ipotizzarne a priori la sua contrarietà a norme imperative in caso di contingente applicabilità a forme di partecipazione ad incanti pubblici, il che, in caso di impresa attiva esclusivamente o in via prevalente nel settore dei contratti pubblici, imporrebbe, di fatto, la sua disapplicazione;

- in tema di formazione della piccola proprietà contadina, il contratto di affitto concluso a seguito della violazione del divieto, desumibile da tale sistema, di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato, Cassazione, sentenza 26 novembre 2007, n. 24623, posto che la nullità è esclusa quando è prevista una sanzione diversa che, come la perdita di benefici fiscali, sia idonea al perseguimento del medesimo obiettivo;

In sede di merito - Sulla questione specifica, in sede di merito, si è affermato, tra l'altro, che:

- la violazione, da parte dell'assicuratore, del dovere di trasparenza ed informazione sanzionato in via amministrativa dalla legge (art. 183, 185, 319 e 320 decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 codice delle assicurazioni private), non può mai portare, in assenza di un'espressa previsione di legge, alla declaratoria di nullità del contratto o di una sua parte; ciò, perché la norma impositiva dell'obbligo di trasparenza non è volta alla tutela di interessi di natura generale e/o pubblica e perché, con la norma imperativa di cui sopra, il legislatore non vuole colpire direttamente la stipulazione del negozio, ma soltanto il comportamento, eventualmente contrario a buona fede, tenuto da una delle parti nella conclusione dello stesso: in dette ipotesi, dunque, deve del tutto escludersi l'operatività della sanzione della c.d. nullità virtuale del negozio, ritenendosi invece applicabile la disciplina concernente lo specifico comportamento materiale, tenuto dalla parte, sotto il profilo civilistico, Tribunale Torre Annunziata-C. Stabia, sentenza, 10 novembre 2009, in Giudice di pace, 2010, p 317;

- alle violazioni delle regole di comportamento previste dalle disposizioni di cui all'art. 21 tuf non può essere collegata la sanzione estrema della nullità, restando fermo il principio generale della tassatività delle cause di nullità del contratto, non potendo farsi riferimento in tale caso nemmeno alla nullità virtuale, Tribunale Sulmona, sentenza, 26 novembre 2007, PQM 2008, f. 1, p. 39, nota Di Loreto D., I tango bond: la nebbia inizia a diradarsi;

- la violazione delle norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del regolamento Consob n. 11522 del 1º luglio 1998 indicata dagli attori non determina la nullità del contratto di negoziazione dei titoli. In particolare il carattere imperativo delle suddette disposizioni non può ritenersi sufficiente per integrare l'ipotesi di nullità virtuale, atteso che non si tratta di violazioni riguardanti «elementi intrinseci della fattispecie negoziale, e cioè «relativi alla struttura o al contenuto del contratto», ma di condotte illegittime tenute nel corso delle trattative per la conclusione del contratto o durante la sua esecuzione, Tribunale Ferrara, sentenza, 10 novembre 2006, in Mondo Bancario, 2007, f. 6, p. 47, con nota di Mezzacapo S., La c.d. suitability rule nella prestazione di servizi d'investimento tra nullità dei contratti ed inadempimento agli obblighi di comportamento;

- la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione e dell'obbligo di astenersi dall'effettuazione di operazioni non adeguate costituisce violazione degli obblighi di diligenza gravanti sul mandatario e determina responsabilità da inadempimento contrattuale, e non la nullità virtuale, a protezione della parte debole, Tribunale Rovereto, sentenza 18 gennaio 2006, in Nuova giur. civ., 2006, I, p. 1239, con nota di Muccioli N., Intermediazione finanziaria e strumenti di tutela degli investitori;

- la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi di comportamento previsti dall'art. 21 tuf e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento Consob n. 11522 del 1998, concernenti i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, non integra un'ipotesi di nullità virtuale del contratto, ma è apprezzabile sul piano risarcitorio, Tribunale Padova, sentenza 7 aprile 2005, in Banca Borsa tit.credito, 2007, II, p. 526 con nota di Butturini M.C., Violazione delle business rules da parte degli intermediari finanziari: la tutela dell'investitore fra nullità virtuale e responsabilità contrattuale.

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 novembre 2019 n. 29332

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