Nullo il contratto con la pubblica amministrazione in assenza di copertura finanziaria
Contratti con la pubblica amministrazione - Assenza di impegno contabile - Nullità del contratto - Omessa comunicazione da parte del responsabile del procedimento - Irrilevanza - Incolpevole affidamento - Inconfigurabilità - Fattispecie di appalto di lavori
L'art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dell'omessa informazione obbligatoria da parte del responsabile del procedimento di spesa, esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato. Tale disciplina, che non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente di cui agli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto.
• Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267
Comune - Contabilità - Delibera di conferimento incarico a professionista - Assenza copertura finanziaria - Nullità della delibera e del conseguente contratto - Fondamento - Rilevabilità di ufficio anche in appello - Ammissibilità.
La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative.
• Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, Sentenza 11 giugno 2018, n. 15050
Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Stipulazione - Atti precedenti transazione stipulata dal presidente dell'amministrazione provinciale - Mancata deliberazione autorizzativa della giunta - Conseguenze - Assenza dell'impegno di spesa - Conseguenze
In materia di contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico - incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte; diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto. (Nella specie, la S.C., dopo aver osservato che correttamente la Corte d'Appello, in mancanza di apposita domanda di parte, non aveva annullato l'atto di transazione sottoscritto dal Presidente della Provincia in assenza di apposita delibera autorizzativa della Giunta, ha cassato la decisione impugnata rilevando la nullità dell'atto di transazione per l'assenza del relativo impegno di spesa).
• Corte di Cassazione, Sezione prima civile, Ordinanza 13 giugno 2018 n. 15410
Opera pubblica - Redazione progetto - Conferimento dell'incarico - Deliberazione - Indicazione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte - Necessità ("ex" artt. 284 e 288 r.d. n. 383 del 1934) - Mancanza - Nullità - Estensione al contratto
Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 10 giugno 2005, n. 12195
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