Nullo il licenziamento del disabile che non torna al lavoro se il datore non ha cercato un “accomodamento”
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 30080 depositata oggi, accogliendo il ricorso del lavoratore che chiedeva un cambio di sede dopo la malattia oncologica
A fronte di una disabilità grave del dipendente – nel caso specifico una malattia oncologica -, il datore di lavoro deve cercare un “ragionevole accomodamento” volto al “miglior impiego” della persona in considerazione delle “sue patologie e limitazioni”. L’eventuale rifiuto di un simile “accomodamento” costituisce un atto discriminatorio. È dunque affetto da nullità il licenziamento comminato dall’azienda basato unicamente sulla circostanza che il dipendente non ha dimostrato che le sue condizioni...