Presunzione di imputabilità per i minori dai 14 anni, arresto in flagranza differita anche per gli under 18 e un nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Sono alcune delle principali novità del decreto-legge sulla sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento introduce anche sanzioni amministrative per i genitori dei minori coinvolti in determinati reati, estende il fermo preventivo fino a 12 ore ai luoghi affollati e consente ai questori di vietare per un anno i raduni tra persone determinate. Inoltre, fino al fine anno il contingente delle Forze armate è incrementato di 500 unità per la città di Milano.

Per la premier Giorgia Meloni che già da domenica aveva messo al lavoro uffici e ministeri sulla stretta, serviva una risposta “ferma” dopo le scene “inaccettabili” del fine settimana a Milano e non solo. Perché bisogna evitare che diventino “la normalità”, cercando nel frattempo di andare a fondo di un fenomeno “nuovo” che coinvolge molti “giovanissimi”, il dato che fa più “male” e “paura”. “Nessuna idea politica o disagio sociale” può “giustificare” le “devastazioni” che “nessuno può minimizzare”, incalza la premier chiedendo “chiarezza” a “tutte le forze politiche che, dice, devono stare ”dalla parte della legalità“.

Presunzione imputabilità minori 

Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni – spiega il comunicato - è introdotta una presunzione di imputabilità: la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Anche ai minorenni si applica l’arresto in flagranza differita. Le norme sul processo penale minorile sono adeguate di conseguenza, anche in materia di misure cautelari. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili. Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, a chi esercita la responsabilità genitoriale si applicano sanzioni amministrative, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Sono inoltre agevolate le procedure per il risarcimento dei danni: per quelli a beni pubblici può disporlo direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati possono ottenerlo più rapidamente con un decreto ingiuntivo.

 “La presunzione di capacità di intendere e di volere, ovvero, l’imputabilità, del minore dai 14 e i 18 – spiega il Ministro Nordio – era già inserita nel disegno di legge ma ”oggi viene inserita nel decreto legge e ha efficacia immediata”.

La disposizione modifica l’impostazione dell’articolo 98 del Codice penale, secondo cui il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile soltanto quando sia accertata la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Con la nuova norma la capacità viene invece presunta, salvo prova contraria.

Nuovo reato: violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche

Per garantire che la libertà di manifestare si eserciti in sicurezza, è introdotto il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Il delitto punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze, anche mediante strumenti informatici o telematici.

È inoltre introdotta una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone. Le pene aumentano anche per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità commessi nel corso di manifestazioni. Per tutti questi delitti è consentito l’arresto in flagranza differita. Sono rese procedibili d’ufficio anche le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.

“Questa è una norma complessa da un punto di vista della struttura del reato”, prosegue Nordio. “Il reato deve essere commesso da almeno 5 persone, che utilizzino oggetti contundenti o mezzi atti a offendere. Oppure nel lancio di oggetti, razzi, bengala, fuochi artificiali in modo da determinare un pericolo concreto per l’incolumità delle persone. Ed è punito con reclusione da 2 a 5 anni”. Nordio ha poi precisato che “c’è un aumento delle pene quando commesso da soggetti travisati, o quando il lancio è rivolto a infrastrutture a strutture con elementi di pubblica utilità”.

Fermo preventivo

Sul piano della prevenzione, l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia per un massimo di 12 ore (cosiddetto “fermo preventivo”), già previsti in occasione di manifestazioni, sono estesi alle specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Si applicano, anche nei confronti dei minorenni, ai soggetti per i quali, sulla base di elementi concreti, vi sia fondato motivo di ritenere che attuino condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Restano ferme le garanzie vigenti, comprese le specifiche tutele previste per i minori. Il questore può inoltre disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi specificamente individuati, per una durata non superiore a un anno, anche nei confronti di minori che hanno compiuto i quattordici anni. Il divieto si applica a chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e sia già stato destinatario di provvedimenti di prevenzione o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio.

“Con una modifica nel codice di procedura penale – afferma il Guardasigilli - si consente l’arresto differito”. Che avviene “al di là della flagranza”. E “dopo la flagranza, prima dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare”.

Applicazione magistrati 

Per consentire la convalida degli arresti nei termini di legge in occasione di eventi con un numero rilevante di arresti, è prevista una procedura accelerata per l’applicazione di magistrati agli uffici giudiziari interessati.

“Se si hanno 30 o 50 arresti in un pomeriggio – spiega Nordio -, per avere la convalida dell’arresto occorre l’intervento del Pubblico ministero e del Gip. Qualche volta può però accadere che non vi sia una sufficienza di giudici per intervenire nei termini di legge per la convalida. Abbiamo previsto che vi sia la possibilità di applicare dei giudici con effetto immediato”. Per velocizzare le procedure, “il capo dell’ufficio giudiziario può chiedere al presidente della Corte d’appello l’applicazione di un giudice”.

 

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