Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, ottavo provvedimento in materia di sicurezza, risponde ai disordini di ottobre con fattispecie dai confini incerti, costruite su un numero di elementi costitutivi inferiore a quello dei reati già esistenti e, per questo, di più agevole contestazione per l’accusa: non occorre provare l’offesa estesa all’ordine pubblico richiesta per la devastazione, la violenza diretta contro il pubblico ufficiale propria della resistenza, né il vincolo stabile dell’associazione per delinquere. È questa, ad avviso dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, la principale criticità del provvedimento, sul piano della determinatezza (art. 25, comma 2, Cost.) e della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.).

I nuovi artt. 420-bis e 635.1 c.p., spiega una nota dell’Associazione, ruotano infatti attorno a un gruppo di almeno cinque persone «organizzato anche occasionalmente»: una nozione indeterminata che rischia di sostituire alla prova del contributo causale e del dolo del singolo concorrente quella della sua mera presenza nel gruppo, con pene fino a dodici anni per organizzatori e istigatori.

Ancora più fragile è la presunzione di capacità di intendere e di volere dei minori tra i quattordici e i diciotto anni, che sposta sulla difesal’onere di provarne l’immaturità e indebolisce il processo minorile, in tensione con gli artt. 3, 27 e 31 Cost. Preoccupano inoltre l’estensione della flagranza differita e le sanzioni ai genitori disposte dal Prefetto sulla base dei soli atti d’indagine.

«Il decreto non si limita ad aggiungere nuovi reati – dichiara Luigi Bartolomeo Terzo, Presidente nazionale AIGA – ma costruisce fattispecie che chiedono all’accusa di provare meno: basta dimostrare l’esistenza del gruppo e la presenza dell’imputato al suo interno, anziché la condotta, il contributo e il dolo di ciascuno. È una scorciatoia probatoria incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale. Chiediamo al Parlamento di cogliere l’occasione della conversione per della condotta individuale.»

AIGA seguirà l’iter di conversione e metterà a disposizione delle istituzioni le proprie osservazioni tecniche.

 

 

Riproduzione riservata Ⓒ