Giustizia

Nuovo esame d'avvocato e proroga notifiche ordinarie, ok della Camera al "Dl Enti"

Il provvedimento passerà all'esame del Senato dove è stato inserito in calendario per la settimana prossima

di Francesco Machina Grifeo

L'Aula della Camera ha dato il via libera alla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", cosiddetto Dl enti pubblici. Il testo prevede tra l'altro una modifica all'esame di avvocato 2023 e la proroga della notifica con modalità ordinarie quando non sia possibile quella via pec. I voti favorevoli sono stati 201, i contrari 110, 4 gli astenuti. Nell'arco della giornata sono previsti l'esame e la votazione degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e il voto finale. Il provvedimento passerà quindi all'esame del Senato: è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Aula di Palazzo Madama per la settimana prossima.

Esame d'avvocato - L'articolo 4-quater (Proroga disciplina speciale esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense), introdotto in sede referente, prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense anche per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, vi è un rimando generale alla disciplina emergenziale Covid (decreto-legge n. 31 del 2021, in luogo di quella dettata dal R.Dl. n. 37 del 1934); poi prorogata anche per la sessione 2021 (DL 139/2021, art. 6) e per la sessione 2022 (DL 73/2022, art. 39- bis).

Rispetto a tale disciplina "emergenziale", tuttavia vi sono rilevanti novità. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articola in due prove: una prova scritta e una prova orale, superando il sistema del cosiddetto "orale rafforzato".

La prova scritta (co. 3), è svolta sui temi formulati dal ministero della Giustizia e ha a oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. La prova è valutata da una sottocommissione di tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. E si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4).

Per quanto riguarda la prova orale, il comma 5 dispone che essa si articola in 3 fasi:

- l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, relativa alla soluzione di un caso pratico, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia a scelta dal candidato tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (lettera a);

- la discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte dal candidato tra cinque materie: tre di diritto sostanziale (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) e due di diritto processuale (diritto processuale civile e diritto processuale penale) (lettera b);

- dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (lettera c).

I tre membri della sottocommissione dispongono ciascuno di dieci punti di merito per valutare la discussione della questione pratico-applicativa (lettera a) e per valutare ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) (comma 6).

La seconda prova è superata ottenendo un punteggio complessivo di 105 punti, riportando nella discussione della questione pratico-applicativa e in ciascuna delle altre materie un punteggio, dato dalla somma dei voti dei singoli commissari, non inferiore a 18 punti (comma 7).

Mentre la definizione delle concrete modalità di svolgimento delle due prove è rinviata a un decreto del ministro della Giustizia (co. 9).

Corsi di formazione - Il comma 10, poi, introduce una disciplina transitoria relativa alle modalità di svolgimento delle verifiche dei corsi di formazione (art. 43 della legge n. 247 del 2012), prevedendo che, in deroga a quanto attualmente previsto, il certificato di compiuto tirocinio, funzionale all'accesso all'esame di Stato è rilasciato a seguito di una verifica finale. Pertanto, vengono abolite le verifiche semestrali intermedie e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni semestre (lettera a). La verifica finale consiste in una prova scritta relativa alla redazione di un parere o di un atto sugli argomenti trattati dagli insegnamenti svolti ed è predisposta da una commissione interna di valutazione predisposta dai soggetti organizzatori dei corsi (lettera b).

Infine, il comma 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Notifiche - L'art. 4-ter (Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53), introdotto in sede referente, sospende fino al 31dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. (Il Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, c.d. "riforma Cartabia", legge n. 206 del 2021, e in particolare l'art. 12, comma 1, lett. b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali).

Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non è possibile o non ha esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

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