Il 25 novembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, contenente, altresì, alcune misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, nonché in materia di esecuzione forzata.

Con la legge delega in questione, che contiene i principi ed i criteri direttivi della riforma, il Governo avrà il compito di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile.

Più precisamente, come si legge nell'art. 1 comma 1 della legge delega «Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge».

Il testo definitivo della delega si compone di un unico articolo, suddiviso in 44 commi. Di seguito cercheremo di illustrare il quadro complessivo della riforma, anche se, per esigenze di sintesi, ci soffermeremo soltanto sulle novità di possibile maggiore impatto.

Mediazione e negoziazione assistita (art. 1 comma 4)

Il legislatore interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli:
i) adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;
ii) aumentando gli incentivi fiscali;
iii) estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio;
iv) ampliando l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità;
v) favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche; vi) disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale;
vii) potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

Arbitrato (art. 1 comma 15).

Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, in particolare, di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri di adottare misure cautelari.

Processo di primo grado (art. 1 comma 5).

La legge delega prevede poi la revisione della disciplina del processo di cognizione, volendone assicurare la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata, attraverso la modifica del contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e la valorizzazione delle fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti.
Inoltre, la riforma dovrà:
- valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni;
- prevedere alcune modifiche riguardanti la fase decisoria, al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori; - ampliare la possibilità per il giudice di conciliare le parti, consentendogli di formulare una proposta fino al momento in cui la causa viene rimessa in decisione;
- riformare, ricollocare e rinominare il procedimento sommario di cognizione, estendendone il campo d'applicazione;
- prevedere la possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate.
Per quanto riguarda le udienze, si prevede che queste ultime possano svolgersi anche in remoto oppure mediante il deposito telematico di note scritte, valorizzando così l'esperienza di questo periodo di emergenza pandemica.
Si prevede altresì l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile (art. 1 comma 7).

Appello, ricorso per cassazione, revocazione (art. 1 comma 8).

La riforma tocca anche la disciplina delle impugnazioni, prevedendo, ad esempio, il superamento dell'attuale disciplina del c.d. filtro in appello e quindi la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta.Viene inoltre attenzionata la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione oppure, in alternativa, di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione, quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro.
Per quanto riguarda, invece, il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, la delega prevede la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Correzione dell'errore materiale di sentenze e ordinanze (art. 1 comma 8).

La legge delega prevede inoltre l'introduzione di modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile, per cui nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti potranno fare richiesta congiunta di non presenziare all'udienza, mentre in caso di richiesta non congiunta, il giudice avrà la facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza.

Processo di esecuzione (art. 1 comma 12).

La riforma interviene anche sul fronte delle esecuzioni che, come noto, rappresenta uno dei settori che subisce maggiormente le conseguenze della lentezza della giustizia civile.
In tale ambito si prevede, tra l'altro:
i) la sostituzione dell'iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;
ii) con riguardo al pignoramento, la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto che consenta al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale;
iii) la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale;
iv) l'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore;
v) la riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, al fine di individuare gli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti e di fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di svolgere l'attività di controllo;
vi) l'introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
vii) l'estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari;
viii) l'istituzione presso il Ministero della Giustizia della "Banca dati per le aste giudiziali".

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (art. 1 comma 23).

La riforma tocca anche i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, prevedendo l'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
In particolare, il disegno di legge enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

Disposizioni generali

La legge delega apporta, altresì, modifiche ad alcune disposizioni generali del codice di procedura civile. In primo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendone l'istituzione anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa (art. 1 comma 18).
Per l'attuazione di queste previsioni, inoltre, viene autorizzata l'assunzione di 500 unità di personale (III area funzionale, posizione economica F1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1 comma 19).
Si interviene poi sui procedimenti di notifica, incentivando fortemente il ricorso allo strumento informatico e quindi la notificazione mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (art. 1 comma 20).
Un ulteriore intervento riguarda il rafforzamento dei doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, prevedendo, in particolare, che il soccombente che sia incorso in responsabilità aggravata possa essere obbligato al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende e che possano essere previste conseguenze processuali o economiche a fronte dell'ingiustificato rifiuto a consentire ispezioni (art. 1 comma 21).

Conclusioni

In conclusione, l'impianto della Legge delega attribuisce al Governo la facoltà di rivedere profondamente istituti fondamentali del processo nell'ottica di una effettiva riduzione dei tempi della giustizia civile.
Come abbiamo già avuto modo di osservare, riteniamo che si tratti di un passo importante verso l'efficientamento della giustizia civile, certamente un intervento rilevante e apprezzabile, anche per la capacità di coesione che ha saputo esprimere, sia pure in un contesto in cui certamente anche altri aspetti meriteranno in futuro l'attenzione del legislatore per un auspicabile ulteriore miglioramento generale del sistema, sempre perfettibile.

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*A cura degli Avv. ti Antonio Ferraguto, partner e Riccardo Cammarata, associate, di La Scala Società tra Avvocati

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