Gli obblighi informativi che gravano sul datore di lavoro al fine di assicurare un'adeguata tutela dei lavoratori sono stati al centro della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea depositata il 24 settembre nella causa C-369/25
LA MASSIMA
Lavoro e formazione - Politica sociale - Obblighi del datore di lavoro - Informazioni da trasmettere al lavoratore - Condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - Difesa dei diritti - Diritto di ricevere informazioni sugli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro - Esclusione di altri diritti sostanziali. (Direttiva 91/533/Cee, articolo 8)
L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di "diritti", ai sensi di tale disposizione, riguarda unicamente i diritti derivanti da tale direttiva, quali il diritto, per il lavoratore, di ricevere uno dei documenti previsti all'articolo 3 di quest'ultima, cosicché non rientrano in tale nozione i diritti derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro di cui il datore di lavoro deve, mediante un siffatto documento, informare il lavoratore ai sensi dell'articolo 2 di detta direttiva.
Gli obblighi informativi che gravano sul datore di lavoro al fine di assicurare un'adeguata tutela dei lavoratori sono stati al centro della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea depositata il 24 settembre nella causa C-369/25, che ha la sua origine in un procedimento interno italiano. Nel fornire l'interpretazione della direttiva 91/533 relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, la Corte ...


