La natura patrimoniale del diritto di regresso per il mantenimento dei figli e la sua collocazione nella successione ereditaria è il tema affrontato dall’ordinanza della S.C. del 25 marzo 2026, n. 7187: la Cassazione chiarisce la distinzione tra esistenza del diritto e sua azionabilità, superando i precedenti orientamenti restrittivi in tema di filiazione non accertata.
Viene così valorizzata la genesi del diritto di regresso sin dalla nascita del figlio e affermata la trasmissibilità agli eredi, anche in presenza di un accertamento giudiziale della genitorialità successivo al decesso del genitore adempiente.
Il diritto del genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, al rimborso pro quota delle spese, sostenute nei confronti dell’altro genitore, quale azione di regresso tra condebitori solidali ex artt. 1298 e 1299 c.c., sorge per il solo fatto della nascita del figlio ed entra nel patrimonio del genitore adempiente sin da tale momento, ancorché la sua azionabilità sia subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione. Ne consegue che tale diritto, pur se non ancora esercitabile al momento del decesso del genitore adempiente, ha natura patrimoniale ed è trasmissibile agli eredi, anche qualora l’accertamento giudiziale della genitorialità dell’altro genitore intervenga successivamente. (Cass. civile, Sez. I, ordinanza 25 marzo 2026, n. 7187 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Pazzi).
La vicenda
Un figlio agiva in giudizio nei confronti del padre chiedendo, quale erede universale della madre, la condanna del convenuto al pagamento del contributo pro quota per il mantenimento sostenuto dalla madre fino alla sua autosufficienza economica, nonché il risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi genitoriali.
Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda, condannando il padre al pagamento sia del contributo per il mantenimento pregresso sia del danno non patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento. La Corte d’appello, in parziale riforma, escludeva il diritto al rimborso del mantenimento, ritenendo che l’azione di regresso non fosse trasmissibile agli eredi del genitore che aveva provveduto al mantenimento esclusivo, in quanto esercitabile solo dopo l’accertamento giudiziale della filiazione, intervenuto successivamente alla morte della madre.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato che l’obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori per il solo fatto della procreazione (art. 30 Cost.; artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c.) e che, nei rapporti interni tra i genitori obbligati in solido, colui che abbia adempiuto integralmente ha diritto di regresso ex artt. 1298 e 1299 c.c. per la quota di spettanza dell’altro.
Sebbene l’azione di regresso sia esercitabile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (artt. 277 e 459 c.c.), il diritto patrimoniale al rimborso sorge sin dalla nascita del figlio ed entra nel patrimonio del genitore adempiente come diritto “latente”. Pertanto, esso è incluso nella successione e si trasmette agli eredi anche se il decesso del genitore che ha sostenuto il mantenimento sia anteriore all’accertamento giudiziale della genitorialità dell’altro genitore.
La decisione in esame si inserisce nel solco della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di obblighi genitoriali e azione di regresso, chiarendo in modo definitivo la natura patrimoniale e la trasmissibilità mortis causa del diritto al rimborso delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva da un genitore.
La Corte di cassazione muove da un principio ormai consolidato: l’obbligo di mantenimento del figlio grava su entrambi i genitori per il solo fatto della procreazione, ai sensi dell’art. 30 Cost. e degli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c., indipendentemente dal riconoscimento e dall’accertamento giudiziale della filiazione. Ne discende che, nei rapporti interni tra genitori obbligati in solido, colui che abbia integralmente adempiuto è titolare di un’azione di regresso ex artt. 1298 e 1299 c.c. nei confronti dell’altro.
Il punto centrale affrontato dalla sentenza riguarda la divaricazione temporale tra nascita del diritto e sua azionabilità. La Corte ribadisce che, sebbene l’azione di regresso sia utilmente esercitabile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione – momento che segna anche il dies a quo della prescrizione – ciò non incide sull’esistenza del diritto, che sorge sin dalla nascita del figlio ed entra immediatamente nel patrimonio del genitore adempiente come diritto patrimoniale “latente”.
Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui tale diritto, pur non ancora esercitabile al momento del decesso del genitore che ha provveduto al mantenimento esclusivo, è ricompreso nella sua successione e si trasmette agli eredi, anche qualora l’accertamento giudiziale della genitorialità dell’altro genitore intervenga in epoca successiva. La Corte, in tal modo, supera espressamente precedenti arresti che avevano escluso la trasmissibilità del diritto, valorizzando una nozione sostanziale di situazione giuridica patrimoniale già entrata nel patrimonio del de cuius.
La pronuncia assume rilievo sistematico, poiché evita che il ritardo nell’accertamento dello status filiationis – spesso non imputabile al genitore che ha sostenuto il mantenimento – si traduca in una ingiustificata perdita patrimoniale e in un indebito vantaggio per il genitore inadempiente. Essa rafforza, inoltre, la coerenza dell’ordinamento nel collegare gli effetti patrimoniali della filiazione non al momento dell’accertamento giudiziale, ma alla nascita del rapporto genitoriale, in conformità ai principi costituzionali di tutela del figlio e di responsabilità genitoriale.

