OBBLIGO CESSIONE GRATUITA SENZA PRESCRIZIONE
Con riferimento ai piani di lottizzazione, la precedente giurisprudenza ha affermato che lo scadere del termine fissato nella convenzione non fa venire meno le obbligazioni assunte, ed è da quel momento che inizia a decorrere il termine prescrizionale di 10 anni, per l’amministrazione, al fine di far valere le proprie pretese; tutto questo nel presupposto che si è in presenza di obbligazioni di natura contrattuale (Tar Abruzzo, L’Aquila, n. 1218/2008; Tar Lombardia, Brescia, n. 65/2003).Successivamente, però, il Tar Lombardia, Brescia, sezione I, con la sentenza 991/2014, ha affermato che, esaurita l’edificazione consentita, i lottizzanti non possono rifiutarsi di ottemperare agli obblighi assunti, in quanto si è in presenza di un vincolo non solo obbligatorio, ma reale a favore dell’amministrazione. L’obbligo di cessione gratuita ha, dunque, una consistenza analoga a quella dell’onere reale, per cui, mentre per i crediti relativi al contributo di costruzione decorre il normale termine di prescrizione decennale, la cessione gratuita di aree non è soggetta a prescrizione, almeno fino a quando l’amministrazione non decida di liberare il fondo del privato, disponendo la monetizzazione dello standard. La previsione di un nuovo piano che classifichi come edificabile il terreno, sempre a giudizio del Tar, non può essere intesa come rinuncia senza alcun corrispettivo a favore del Comune, né può far ritenere che si tratti di una presa d’atto dell’estinzione per prescrizione dell’obbligo di cessione gratuita, trattandosi in effetti di un onere reale (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto che si fosse in presenza di un errore materiale).