La responsabilità penale per l’esercizio abusivo di un’attività inquinante non richiede necessariamente la proprietà dell’immobile in cui questa viene svolta, né si cancella invocando la sola incensuratezza. Lo ha stabilito la Cassazione, con la pronuncia n. 34595/26 dichiarando inammissibile il ricorso proposto da un soggetto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 19 gennaio 2021. Al centro della vicenda giudiziaria c’è il reato ambientale disciplinato dagli articoli 269 e 279 ...
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