Il legale rappresentante di una società che omette di versare, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute certificate risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, non può essere punito per il reato di omesso versamento di ritenute certificate per difetto di dolo, qualora la società abbia adottato tutte le misure concrete possibili per far fronte alla crisi di liquidità. Ad affermarlo è il Tribunale di Firenze con la sentenza 1518/2017.
I fatti - La vicenda processuale trae origine dalla contestazione del delitto di cui all'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 nei confronti del legale rappresentante di una società produttrice di macchine per la lavorazione del legno, che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, non aveva versato le somme risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare di circa 220 mila euro. Il legale rappresentante della società si difendeva sostenendo di aver fatto tutto il possibile, con azioni concrete, per evitare l'omesso versamento delle ritenute, nel contesto di una situazione economico-finanziaria che repentinamente aveva portato ad una irreversibile crisi del settore della lavorazione del legno. La società, infatti, aveva fatto di tutto per sopravvivere, garantendo il pagamento dei fornitori strategici ed essenziali per ottenere i servizi necessari, ricorrendo anche al contratto di solidarietà difensiva, pagando gli emolumenti spettanti ai dipendenti, l'Iva e l'Irpef, facendo fronte alle problematiche bancarie connesse alla crisi di liquidità, rateizzando i debiti con il Fisco, rinunciando ai compensi per i membri del Cda per due anni e riducendo gli emolumenti per gli anni futuri. Tutto ciò, tuttavia, non era bastato per onorare il debito tributario.
L'assenza di dolo esclude il reato - Il Tribunale analizza la fattispecie contestata all'imputato dell'omesso versamento di ritenute, che sempre o quasi «ha origine in difficoltà economiche dell'obbligato», soffermandosi sul meccanismo di riscossione dell'imposta mediante sostituzione, il cui funzionamento consente di salvaguardare il sostituto «che non dovrà sopportare il rischio che il prelievo rimanga a suo carico», ma che dovrà «adempiere al pagamento al posto del sostituito, avendo lui stesso la disponibilità materiale di quelle somme di denaro che sono di giuridica spettanza dell'Erario». In tale ipotesi, dunque, sorge in capo al sostituto «l'obbligo di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria», essendo poi gli spazi per ritenere esclusa la responsabilità penale dell'amministratore piuttosto ristretti, ovvero «l'assenza dell'elemento soggettivo o la sussistenza della scriminante della forza maggiore, quale conseguenza di una improvvisa situazione di illiquidità».
Ebbene, il giudice dopo aver rilevato la tesi che fa leva sull'applicazione della scriminante di cui all'articolo 45 c.p., ritiene di aderire all'orientamento che ritiene «inesigibile - più che scriminato - la condotta doverosa da parte dell'imputato rispetto al debito erariale». La mancanza di liquidità della società, cioè, non poteva essere imputabile al rappresentante legale della stessa. L'azienda aveva, infatti, fatto tutto il possibile per evitare l'inadempimento tributario, dalla rateizzazione dei debiti, al pagamento dei salari sino alla riduzione dei compensi dei vertici societari, essendo «di fatto oggettivamente impossibile onorare il debito tributario con il versamento delle somme risultanti dalle certificazioni, somme effettivamente corrisposte nel momento in cui l'azienda riprendeva vigore e tale inadempimento non poteva essere addebitato all'imputato a titolo di dolo».
Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 6 luglio 2017 n. 1518

