Onorari avvocato: è competente anche il Giudice di Pace
Per la Cassazione, il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari ex articolo 28 della legge 794/1942
Liquidazione onorari avvocati: è competente anche il giudice di pace. Questo, in estrema sintesi il principio di diritto affermato dalla Cassazione (seconda sezione civile, ordinanza n. 8929/2023) accogliendo le istanze di un avvocato che si era visto rigettare dal Gdp di Palermo, per "incompetenza" il ricorso per ottenere la liquidazione dei compensi professionali a norma dell'articolo 28 della legge n. 794/1942 per alcune procedure monitorie intraprese presso lo stesso ufficio quale codifensore di un condominio.
I fatti
Nella vicenda, l'adito giudice di pace rigettava con ordinanza il ricorso per incompetenza evidenziando che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 e sono perciò trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale.
L'avvocato invoca l'intervento della Suprema Corte, deducendo la violazione degli articoli 28 della legge n. 794/1942 (come sostituito dall'articolo 34 comma 16 lettera a del Dlgs n. 150/2011) e 14 del Dlgs n. 150/2011, per l'esclusione della competenza del Giudice di pace, richiamando nella propria censura i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4247/2020.
La decisione
Intanto, premettono dal Palazzaccio, l'ordinanza del giudice di pace di Palermo, di rigetto per incompetenza in quanto la causa era soggetta al rito sommario di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150/2011 e doveva perciò essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, "deve intendersi non appellabile ma ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile vigente ratione temporis (antecedente alla modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, con la decorrenza stabilita dall'art. 35 del medesimo decreto), neppure applicandosi nei giudizi davanti ai giudici di pace gli artt. 42 e 43 c.p.c. sul regolamento, necessario o facoltativo, di competenza (art. 46 c.p.c.)".
Premesso ciò, il ricorso dell'avvocato per gli Ermellini è fondato, alla stregua dei principi già enunciati dalla Cassazione (cfr. SS.UU. n. 4485/2018; n. 4247/2020).
Le controversie previste dall'articolo 28 della legge n. 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, ricordano infatti i giudici, "sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis – e la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito - adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".
"La competenza, non inderogabile, indicata dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 concerne specificamente l'ipotesi, quale quella in esame – rammentano ancora dalla S.C. - in cui l'attore agisce con ricorso ex art. 702bis c.p.c. rivolto all'ufficio presso il quale ha svolto la propria opera".
La stessa Corte Costituzionale, spiegano quindi i giudici di piazza Cavour, "nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario, affermò che la riserva di collegialità del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a), della legge delega n. 69/2009, alla luce di quanto disposto dall'art. 50-bis c.p.c. e dall'art. 29 della legge n. 794/1942, mentre la non convertibilità del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme all'art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, della legge delega".
Per cui, le considerazioni svolte dalla Consulta, ritiene la Cassazione, "non escludono la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il d.lgs. n. 149/2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall'art. 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace)".
Il principio di diritto della Cassazione
Pertanto, la Corte, accogliendo il ricorso e cassando l'ordinanza impugnata, enuncia il seguente principio di diritto: "il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942, n. 794 e regolate dal rito di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011".