Per acquisire e utilizzare nel processo registrazioni operate di nascosto di conversazioni riservate di un parlamentare è necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza. La Corte costituzionale ha, infatti, accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena, avente a oggetto l’ordinanza da questi assunta il 13 settembre 2024. Con tale atto il Tribunale di Modena aveva disposto l’acquisizione e l’utilizzazione di videoregistrazioni, occultamente effettuate da un privato, contenenti conversazioni riservate intercorse in presenza fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

La sentenza numero 111, depositata oggi, ha stabilito che non spettava all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, disporre, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza dell’allora senatore, l’acquisizione e l’utilizzazione, nell’ambito di un procedimento penale, di videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato, aventi a oggetto conversazioni riservate del parlamentare.

La Corte costituzionale ha ricordato che l’articolo 68, terzo comma, della Costituzione non tutela un interesse individuale del singolo parlamentare, bensì la libertà e l’indipendenza della funzione che questi svolge rispetto a indebite interferenze di altri poteri dello Stato.

I limiti funzionali dell’istituto vanno, pertanto, assicurati «sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.».

Nella ricostruzione della citata norma, la Corte ha ritenuto che la prerogativa parlamentare ricomprenda anche l’acquisizione di comunicazioni del parlamentare occultamente captate in presenza da privati che partecipino o assistano a un colloquio riservato.

Il fatto di acquisire al processo la registrazione (o la videoregistrazione) «di colloqui del parlamentare effettuata a sua insaputa con un mezzo altamente invasivo – in quanto riproduttivo e occulto – realizza una pesante interferenza», che dà pieno accesso ai rapporti del parlamentare, anche istituzionali, «divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività». Del resto, «come le istanze di tutela della riservatezza associate alla funzione parlamentare non tramontano una volta che la comunicazione a distanza è entrata nel patrimonio di conoscenze del destinatario, lo stesso vale anche nel caso in cui il parlamentare ammette qualcuno a partecipare a un colloquio riservato», i cui contenuti vengono di nascosto registrati.

La Corte, pertanto, ha ritenuto di dover applicare alla fattispecie oggetto del conflitto sottoposto al suo esame lo stesso «modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto».

Resta ferma – precisa la Corte – la necessità che il provvedimento che decide in merito all’autorizzazione fornisca «elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio», che deve essere «conforme alla ratio della prerogativa parlamentare».

Pertanto, l’autorità giudiziaria, ove ravvisasse un abuso nel diniego di autorizzazione, «ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» dinanzi alla Corte.

Questo rileva vieppiù se si considera l’ampio ventaglio di ipotesi su cui può innestarsi l’iniziativa dell’autorità giudiziaria che intende acquisire la registrazione occultamente effettuata dal privato di una conversazione riservata del parlamentare. Vi può rientrare tanto il caso in cui il privato sia mosso da un «intento persecutorio o ricattatorio», quanto quello nel quale egli sia «vittima del reato commesso dallo stesso parlamentare [e vuole] precostituirsi un mezzo di prova».

 

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