La sentenza del Consiglio di Stato 747/2026 specifica che l'escussione delle cauzioni nei confronti di un operatore non aggiudicatario, quale automatica conseguenza della sua esclusione dalla gara, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate, ed in assenza di una motivazione individuale, viola i principi sovranazionali di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, come interpretati dalla Corte di giustizia UE, sez. I, 26 settembre 2024, C-792
LA MASSIMA
Appalti - Contratti pubblici - Concorrenza - Cauzione provvisoria - Aggiudicazione - Esclusione dell'offerente - Automatica escussione - Bilanciamento - Principio di proporzionalità - Principio di parità di trattamento - Obbligo di trasparenza.
L'escussione delle cauzioni nei confronti di un operatore non aggiudicatario, quale automatica conseguenza della sua esclusione dalla gara, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate, e in assenza di una motivazione individuale, viola i principi sovranazionali di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23.
Il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante la disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rispecchia l'obiettivo, perseguito dalle direttive europee in materia, dell'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, ponendosi a vantaggio non soltanto degli operatori economici ma anche delle amministrazioni aggiudicatrici.
Il principio di proporzionalità integra la normativa nazionale al fine di renderla compatibile con gli obiettivi europei
Al contempo le contrapposte esigenze pubbliche e private, che nell'ambito ...


