Organismi di mediazione, bufera sulle Faq del Ministero - Ocf: “Rischio paralisi”
Gallo (segretario dell’Organismo congressuale forense): “Si cancellino le Faq e si apra un confronto con le rappresentanze dell’avvocatura”
Scatta l’allarme dell’Organismo Congressuale Forense dopo la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia di alcune “Faq” sugli organismi di mediazione. In particolare le risposte di Via Arenula scandagliano il Decreto 24 ottobre 2023 n. 150 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
Quello che ne viene fuori è un quadro di regole piuttosto intricato che secondo gli avvocati potrebbe addirittura portare alla “sospensione delle attività” degli Organismi di Mediazione, con il “rischio di paralizzare le mediazioni in corso in danno dei cittadini”.
In particolare, sono due le risposte che preoccupano la categoria ed entrambe riguardano i requisiti degli avvocati per essere responsabili dell’Organismo. “Sconcerta – si legge in una nota dell’Of - che il Ministero della Giustizia indichi che l’Avvocato il quale intenda divenire responsabile di un organismo debba dimostrare di possedere la qualifica di mediatore, nonostante il chiaro disposto dell’art 16, comma 4-bis, del D. Lgs. 28/2010 secondo il quale gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”. In particolare, secondo Dicastero: “Laddove, invece, dopo il 15.11.2023 l’avvocato intenda divenire responsabile di un organismo, egli dovrà dimostrare – ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) cit. – di possedere la qualifica di mediatore in conformità alla normativa pro tempore vigente, ovverosia di aver acquisito la formazione iniziale di cui all’art. 23 cit., tuttavia con l’agevolazione riconosciuta agli avvocati dal comma 8 (v. FAQ sez. C n. 9)”.
Non solo, a preoccupare gli avvocati è anche il “rischio di una complessiva privatizzazione della mediazione”, che potrebbe derivare da un’altra pretesa delle FAQ, e cioè che non potrà essere nominato responsabile dell’organismo il Presidente del Consiglio dell’Ordine o un consigliere. Tutto ciò “in danno della parità di trattamento tra Organismi pubblici e privati e della libera scelta per i cittadini di rivolgersi agli uni o agli altri”.
“In tutti gli enti in questione – e cioè CCIAA e Consigli degli ordini, si legge ancora nelle Faq -, il responsabile dell’organismo non deve rivestire cariche elettive presso l’ente istituente”. “A titolo esemplificativo, non potrà essere nominato responsabile dell’organismo il Presidente del Consiglio dell’Ordine o un consigliere, oppure il Presidente della Camera di Commercio o un consigliere”.
Per il segretario dell’OCF, Accursio Gallo: “È inaccettabile che delle semplici FAQ portino ad annullare i fondamentali tratti distintivi tra Organismi pubblici e privati, con una interpretazione del tutto estensiva delle norme primarie e secondarie, oltretutto in prossimità della scadenza del termine di adeguamento fissato dal DM n. 150/2023 (15 agosto 2024), e a maggior ragione considerato che parrebbe siano in corso di adozione alcune modifiche normative”.
“Chiediamo dunque che il Ministero provveda alla immediata revoca delle FAQ, quanto meno nelle parti censurate sopra e avvii un aperto confronto con le rappresentanze dell’avvocatura. E che venga in ogni caso prorogato il termine fissato dall’art. 43 1° co. DM n. 150, e si determini che, nel caso in cui venisse ravvisata una mancanza di conformità alla normativa da parte dell’Organismo, si conceda un termine di adeguamento, senza adottare allo stato automatici provvedimenti di sospensione”, conclude il segretario dell’Organismo Congressuale Forense.
LE FAQ CHE AGITANO L’AVVOCATURA
SEZ. B
REQUISITI DI EFFICIENZA
I. RESPONSABILE DELL’ORGANISMO
1. In quali casi può ritenersi sussistente la qualifica di mediatore ora richiesta al responsabile dell’organismo?
Chi, alla data del 15.11.2023 (data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023), fosse responsabile dell’organismo e voglia essere inserito nel nuovo elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) d.m. citato, deve avere già acquisito la qualificazione formativa di mediatore ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 o, in mancanza, deve ora acquisirla ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023. Chi invece, dopo il 15.11.2023, voglia diventare responsabile dell’organismo ed essere inserito nell’elenco predetto, deve acquisire la qualifica formativa di mediatore ai sensi dell’art. 23 del d.m. n. 150/2023.
Quanto agli avvocati – ai quali l’art. 16, co. 4-bis, d. lgs. n. 28/2010 riconosce sin dal 2013 la qualifica di mediatori di diritto –, va tuttavia precisato che, ove rivestano alla data del 15.11.2023 la qualifica di responsabile dell’organismo, essi non necessitano di formazione specifica ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) cit., a condizione che siano in regola con la formazione professionale di cui alla Circolare del CNF n. 6-C/2014 del 5 marzo 2014 avente ad oggetto la formazione degli avvocati mediatori di diritto (v. delibera del CNF 21 febbraio 2014).
Laddove, invece, dopo il 15.11.2023 l’avvocato intenda divenire responsabile di un organismo, egli dovrà dimostrare – ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) cit. – di possedere la qualifica di mediatore in conformità alla normativa pro tempore vigente, ovverosia di aver acquisito la formazione iniziale di cui all’art. 23 cit., tuttavia con l’agevolazione riconosciuta agli avvocati dal comma 8 (v. FAQ sez. C n. 9).
IV. • RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO TRA ENTE ISTITUENTE E ORGANISMO
1. Cosa è necessario attestare in merito al rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l’ente istituente e l’organismo?
Ogni qualvolta un organismo di mediazione sia stato istituito da altro ente, pubblico o privato, l’organismo deve chiarire quale sia il rapporto giuridico ed economico che intercorre con l’ente istituente, precisando in virtù di quali norme, atti e/o delibere esso sia stato istituito, quali poteri eserciti eventualmente l’ente istituente sull’organismo in merito allo svolgimento dell’attività e alla nomina di rappresentanti, responsabili, mediatori e personale di segreteria, quali finanziamenti vengano eventualmente erogati dall’ente all’organismo, se l’organismo abbia o meno un autonomo bilancio, se i due enti condividano la/e stessa/e sede/i e/o lo stesso personale.
2. Nel caso in cui l’organismo sia stato istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, quando deve ritenersi sussistente l’autonomia finanziaria e funzionale?
Nell’ipotesi in cui l’organismo è istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, l’autonomia finanziaria può ritenersi soddisfatta ove la contabilità dei due enti - istituente ed istituito - sia separata e laddove il responsabile dell’organismo vanti autonomia di spesa.
Quanto all’autonomia funzionale, essa può ritenersi soddisfatta laddove il responsabile dell’organismo vanti autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione.
In tutti gli enti in questione (CCIAA e Consigli degli ordini), il responsabile dell’organismo non deve rivestire cariche elettive presso l’ente istituente.
A titolo esemplificativo, non potrà essere nominato responsabile dell’organismo il Presidente del Consiglio dell’Ordine o un consigliere, oppure il Presidente della Camera di Commercio o un consigliere.