La Corte di conti non ha giurisdizione nei confronti delle Diocesi e dei Vescovi per le azioni di risarcimento del danno erariale causato dall’appropriazione o distrazione delle somme erogate alla Chiesa cattolica quale quota dell’otto per mille del gettito Irpef”. È un principio di diritto espresso dalle Sezioni unite civili a fine agosto scorso (ordinanza n. 24778/2026).
A tornarci su è proprio il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, che commenta: « La Cassazione ha riconosciuto la piena autonomia e indipendenza della Chiesa Cattolica nella gestione delle somme derivanti dal sistema dell’otto per mille, stabilendo che la materia che governa la disciplina della gestione delle somme dell’otto per mille è regolata dall’ordinamento della Chiesa».
Zuppi ha citato la decisione nel testo dell’introduzione ai lavori del Consiglio Cei, in corso a Roma. «Si tratta - afferma Zuppi - del riconoscimento di un principio che si inquadra correttamente nel sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa così come previsto nella Costituzione italiana a garanzia del libero svolgimento della missione della Chiesa in Italia. È una conferma importante che, insieme al valore giuridico amministrativo, rilancia il nostro impegno a rispondere sul piano della «verifica istituzionale del funzionamento del sistema e della trasparenza sull’utilizzazione delle risorse».
La vicenda nasce dall’azione della Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia contro l’allora vescovo di Trapani, e la Diocesi, ai quali veniva chiesto in solido il risarcimento di 403.416,69 euro. Secondo la Procura, dalle indagini penali per peculato e dagli accertamenti della Guardia di finanza era emersa la distrazione a fini privati di somme provenienti dall’otto per mille, con disponibilità patrimoniali e flussi finanziari nella cerchia familiare del vescovo incompatibili con i redditi dichiarati. Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto dalla stessa Procura Contabile che aveva promosso l’azione per danno erariale.
Le SU ricordano che la CEI è l’ente con personalità giuridica a favore del quale lo Stato eroga la quota dell’8 per mille, ente che ha “competenza esclusiva per le modalità di impiego e per i criteri di ripartizione, che ha adottato le regole e i principi di rendicontazione, che effettua i controlli sulle Diocesi e che gode di un’immunità amministrativa e dalla giurisdizione”.
Contrariamente alla tesi della Procura contabile, osservano le Sezioni Unite, le somme provenienti dal gettito Irpef sono corrisposte alla Chiesa e la Cei ne ha la gestione diretta.
La legge n. 222/1985, spiegano i giudici, si limita a individuare – per tipologie astratte - le finalità delle erogazioni (culto, opere caritatevoli, sostentamento del clero), non i modi e le specifiche iniziative per perseguirle. Si tratta, spiega la decisione, di un finanziamento pubblico che ha lo scopo di salvaguardare la libertà di religione in “regime di pluralismo confessionale e culturale” e, difatti, il sostegno è assicurato anche alle altre confessioni religiose.
In questo senso, prosegue la Corte, l’utilizzo dei finanziamenti, che entrano a far parte del patrimonio della Chiesa, si compie del tutto al di fuori di “uno schema procedimentale di tipo contabile”. La rendicontazione delle Diocesi è regolata dalla disciplina canonica. E un controllo statuale a valle, “verrebbe – in definitiva – ad interferire con le attribuzioni che la legge riserva alla CEI”.
In definitiva: una volta corrisposta annualmente la quota del gettito Irpef destinato alla Chiesa cattolica, “lo Stato non ha giurisdizione sull’impiego delle somme neppure in caso di distrazione dalle finalità previste dall’art. 48 della legge n. 222/1985, la quale resta sanzionabile, quanto al profilo risarcitorio e restitutorio, in base alle norme dell’ordinamento della Chiesa e la cui cognizione è devoluta ai tribunali ecclesiastici”.

