Arrivano dal ministero della Giustizia nuovi chiarimenti sulle verifiche di regolarità fiscale relative ai pagamenti disposti dalle Pubbliche amministrazioni nei confronti dei professionisti. Con la circolare del 26 maggio 2026, tramite il canale “Filo Diretto”, dopo le richieste provenienti da alcuni uffici giudiziari, via Arenula precisa il momento in cui deve essere effettuato il controllo previsto dall’articolo 48-bis, comma 1-ter, del Dpr n. 602/1973, introdotto dalla legge di bilancio 2026 con decorrenza dal 15 giugno.
La verifica di regolarità fiscale
Le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025, in vigore dal 15 giugno 2026, si rammenta, hanno inserito il comma 1-ter nell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, estendendo ai professionisti individuati dall’articolo 54 del Tuir l’obbligo di verifica della regolarità fiscale in occasione dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione.
“Al fine di assicurare una interpretazione uniforme della normativa e di fornire un indirizzo univoco a tutti gli Uffici – il provvedimento chiarisce subito - quale sia il momento in cui deve essere attivata la verifica di cui al citato articolo 48-bis, in un’ottica di efficienza ed economicità del procedimento amministrativo e al fine di prevenire la duplicazione di adempimenti a carico di Uffici diversi”.
Nello specifico, il procedimento di spesa viene precisato, prevede due fasi distinte: la prima che è quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare, e una fase successiva, che è quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.
Le indicazioni
Fatte queste premesse, ritiene il ministero “che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall’art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi”.
Del resto, tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite in precedenza dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 la quale espressamente prevede che “salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.
Da tanto consegue, conclude il documento, “che la verifica di cui al comma 1-ter, dell’art. 48-bis, del d.P.R. 29.9.1973, n. 602 compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia”.

