Con la circolare del 17 marzo 2026, pubblicata sul canale “Filo Diretto”, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – ha fornito istruzioni operative in merito alle “nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni”, ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1-ter, Dpr n. 602/1973, introdotto dalla legge di bilancio 2026. La circolare è indirizzata ai Presidenti delle Corti di appello e ai Procuratori generali, con invito alla diffusione presso tutti gli uffici del distretto.

La modifica normativa della legge di bilancio

La novità deriva dall’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.

La disposizione stabilisce: “Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere […] al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del proprio debito”.

Verifica obbligatoria per tutti i compensi, anche sotto i 5.000 euro

La principale innovazione, pertanto, illustra il ministero, consiste nell’estensione dell’obbligo di verifica della regolarità fiscale: ai pagamenti di qualsiasi importo quindi anche a quelli inferiori a 5.000 euro.

La circolare chiarisce pertanto che, con decorrenza 15 giugno 2026, gli uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell’ambito delle spese di giustizia: “hanno l’obbligo di effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo, e quindi anche se inferiore a euro 5.000”.

Ambito soggettivo: quali professionisti sono coinvolti

L’obbligo di tale verifica preventiva, precisa via Arenula, riguarda gli avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, gli ausiliari del giudice e i periti di parte, i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Modalità operative

Per cui, in caso di inadempienza fiscale del professionista beneficiario, spiega ancora la circolare, l’ufficio contabile competente procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, liquidando al beneficiario l’eventuale importo eccedente la quota di debito.

Diversamente dalla previgente disciplina, dunque, non è più prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, “bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua”.

Decorrenza e ambito temporale di applicazione

Le nuove disposizioni chiarisce, infine, il Ministero si applicano a tutti i pagamenti da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente “dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti”. Vi rientrano, pertanto, “anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse – che - ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina”.

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