Strada stretta per il legale che veda opporsi la prescrizione presuntiva per i compensi professionali richiesti a oltre tre anni di distanza dalla prestazione. La Cassazione, ordinanza n. 2588 depositata oggi, ribadisce che il legale può solo ricorrere al “giuramento decisorio”, oppure avvalersi della eventuale ammissione fatta dal debitore. A nulla vale dunque la presentazione di documentazione a supporto della tesi del creditore.

Il Tribunale di Macerata aveva rigettato la domanda dell’avvocato ricorrente che chiedeva il pagamento per l’assistenza prestata alla convenuta fino all’interruzione del rapporto professionale per rinuncia, da parte sua, al mandato difensivo. Secondo il giudice, infatti, considerato che le istanze di pagamento erano arrivate dopo un periodo superiore ai tre anni, il creditore avrebbe dovuto «individuare o provocare la dichiarazione della parte di non avere operato il pagamento richiesto».

Contro questa decisione, l’avvocato ha proposto ricorso lamentando che il tribunale avrebbe trascurato di “prendere in esame diversi documenti da lui prodotti, dai quali doveva inferirsi l’implicito riconoscimento del debito da parte della cliente, idoneo a escludere l’operatività della prescrizione presuntiva”.

Per la Cassazione, considerato il periodo trascorso, il ricorrente aveva l’onere di “individuare o provocare la dichiarazione della parte di non avere operato il pagamento richiesto”; onere, prosegue la Corte, “rimasto non assolto”. La natura della prescrizione presuntiva, spiega la Cassazione, “si fonda sulla circostanza dell’esistenza di rapporti della vita quotidiana nei quali il debito viene di regola estinto contestualmente al sorgere dell’obbligazione o non molto tempo dopo”. Pertanto, prosegue, “non può essere invocata dal debitore che abbia ammesso di non aver adempiuto, in tutto o in parte, o che abbia indicato un terzo come il soggetto tenuto ad adempiere”.

Laddove, però, il debitore eccepisca validamente la prescrizione presuntiva, “grava sul creditore l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, con prova che può essere fornita soltanto mediante il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta”.

Bocciando un altro motivo di ricorso, la II Sezione civile osserva che il principio di immutabilità del giudice “non è violato nel caso in cui il collegio venga modificato dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive dell’udienza di discussione, e prima della sua celebrazione “cartolarizzata”, con assegnazione della causa in decisione”. Si tratta di un approdo già affermato dalla Suprema Corte (Cass. 21/7/2025, n. 20523) in relazione al rito cartolare previsto, nel corso dell’emergenza pandemica (art. 221, co. 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020). Tale principio, spiega la decisione, è stato rispettato nella fattispecie, “in quanto è stata successiva soltanto l’annotazione di cancelleria alla quale fa riferimento il ricorrente, come dimostrato dal fatto che si tratta di mera annotazione non riferita a un qualche provvedimento giudiziale di modifica dei componenti del Collegio emesso nella data dell’annotazione medesima o comunque in data successiva all’assegnazione della causa in decisione”.

Riproduzione riservata Ⓒ