Con la sentenza numero 165, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi, all’epoca deputato, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d’appello di Ancona, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel ribadire che l’insindacabilità protegge “il cuore del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall’art. 67 Cost., una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione”, la Corte ha pure confermato, in linea con la sua più recente giurisprudenza, che tale guarentigia copre anche le dichiarazioni espresse extra moenia non connesse ad atti parlamentari, per le quali sussista un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare.

Quest’ultima, per sua natura, è destinata “a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative”, tanto più alla luce dell’evidente trasformazione delle forme della comunicazione politica. Pertanto, sviluppando la sua giurisprudenza, la Corte ha considerato riconducibili alla funzione parlamentare non solo l’informazione e la divulgazione all’esterno dell’attività svolta all’interno delle assemblee, ma anche la critica e la denuncia politica che siano “volte a promuovere la qualità del dibattito pubblico e a convogliare nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell’esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all’art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all’interesse generale”.

La Corte ha, quindi, riconosciuto che sono coperte dall’insindacabilità solo le dichiarazioni esterne alle Camere che forniscano un contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale in funzione del libero esercizio dell’attività parlamentare e, in quanto espressive di una funzione pubblica che deve essere esercitata con disciplina e onore (art. 54 Cost.), siano “improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica”, specie ove vengano diffuse per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione, quali testate giornalistiche online o social media.

Nel caso di specie la Corte ha affermato che tali condizioni non sono state rispettate.

Il contenuto delle parole e il tenore complessivo del post con cui l’on. Sgarbi ha replicato alle critiche rivolte dal consigliere provinciale Alex Marini alla sua nomina a Presidente del Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto (MART) non consentono di rinvenire quel nesso evidente e qualificato con la funzione parlamentare che è prescritto dal primo comma dell’articolo 68 della Costituzione come necessario ai fini dell’insindacabilità. Infatti, sebbene tali critiche attenessero a questioni di sicuro interesse generale (sostanzialmente relative ai criteri e ai requisiti per la nomina del presidente di un ente pubblico culturale da parte di un organo politico locale qual è la Giunta provinciale), le parole usate dall’on. Sgarbi con riferimento al consigliere provinciale costituiscono una replica “non in grado di attingere la dimensione collettiva degli interessi in gioco, fermandosi al piano della mera difesa di un interesse personale”.

In replica alle critiche, l’on. Sgarbi li aveva qualificato i consiglieri come «inetti», «depensanti», «lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza», «[u]niti nella loro caparbia ignoranza», «inutilmente e dannosamente pagati».

 

 

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