Partecipazione personale necessaria anche nella negoziazione assistita
La mancata presenza personale della parte o di un suo procuratore speciale (a conoscenza dei fatti) agli incontri fissati per la negoziazione assistita costituisce violazione del principio di effettività e conduce alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Sono le conclusioni cui perviene con una interessante sentenza del 16 dicembre 2019 il Tribunale di Salerno (estensore Porpora) in una lite nella quale la società attrice richiedeva il pagamento di una somma di denaro per l’aver svolto una serie di attività e servizi in favore della parte convenuta.
La condizione di procedibilità
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta aveva eccepito preliminarmente l’improcedibilità della domanda attrice considerato che la richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro sconta quale condizione di procedibilità l’esperimento della negoziazione assistita dagli avvocati.
Il giudice salernitano invitava le parti a svolgere la procedura di negoziazione assistita all’esito della quale la convenuta eccepiva l’irritualità della stessa per essersi svolta in assenza del legale rappresentante della società attrice e chiedendo che la mancata comparizione fosse sanzionata con la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, ritenendo che la parte avrebbe dovuto partecipare personalmente agli incontri in quanto la normativa in materia fa riferimento esclusivamente alla parte sostanziale.
A fronte di tale eccezione la società attrice rilevava l’inesistenza di norme che prevedono l’improcedibilità qualora una parte non intenda partecipare attivamente al procedimento di negoziazione e che, in ogni caso, il mandato alle liti conferito nel caso di specie comprendeva la facoltà di essere rappresentata anche nella fase stragiudiziale, per cui, avendo il procuratore costituito ricevuto specifico incarico volto anche, eventualmente, a conciliare, la procura rilasciatagli era da intendersi idonea anche per la fase stragiudiziale non essendo obbligatoria la presenza della parte.
Il principio di effettività
Nella sentenza viene accolta la tesi della parte attrice venendo in rilievo che al primo incontro di negoziazione assistita nonché a quello successivo effettivamente erano presenti per parte attrice il solo avvocato mentre per parte convenuta erano presenti sia la parte sostanziale sia il suo avvocato; infatti, tale assenza del legale rappresentate della società attrice o di un suo procuratore speciale (a conoscenza dei fatti) costituisce violazione del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza soprattutto di merito in materia di mediazione.
Invero, con la sentenza in esame il tribunale esplicitamente aderisce a tale orientamento, affermando che le disposizioni relative al primo incontro di mediazione (la cui ratio e disciplina è pacificamente richiamata ed applicata anche per la negoziazione assistita), sono da interpretarsi nel senso che «l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale “delegato della parte” dal momento che l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non delegabile (in tal senso, Tribunale di Vasto 9 marzo 2015; Tribunale di Firenze, ordinanza 19 marzo 2014; Tribunale Milano, ordinanza 7 maggio 2015; Tribunale di Firenze sentenza 3497/2015; Tribunale di Firenze sentenza 3902/2016; Tribunale di Roma, sentenza 8554/2016)».
Tribunale di Salerno, sentenza del 16 dicembre 2019, n.3993