Il Consiglio di Stato - sentenza n. 4258/2026 - ha chiarito che il diritto all’indennizzo da mero ritardo nei procedimenti amministrativi non nasce automaticamente per effetto del superamento dei termini procedimentali, ma presuppone il rigoroso rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento, tra le quali assume carattere decisivo la tempestiva attivazione del potere sostitutivo.

Il regime dell’indennizzo

Il massimo giudice amministrativo compie un’importante operazione di sistemazione della disciplina dell’indennizzo da ritardo, chiarendo che tale istituto non costituisce una forma generalizzata di sanzione nei confronti della pubblica amministrazione né un automatismo risarcitorio collegato alla mera inosservanza dei termini.

Il Collegio afferma, invece, che l’indennizzo rappresenta uno strumento eccezionale, soggetto a presupposti rigorosi e a un ambito applicativo tuttora limitato. La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce definitivamente come il mero decorso del tempo non sia sufficiente a fondare una pretesa economica nei confronti dell’amministrazione, imponendo al privato una condotta attiva e collaborativa volta a sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo prima di poter avanzare qualsiasi richiesta indennitaria.

Il caso

La vicenda trae origine da una procedura finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale di vertice nell’ambito di una struttura ministeriale. Una precedente decisione del giudice del lavoro aveva annullato gli esiti della procedura selettiva, imponendo all’amministrazione di procedere a una nuova valutazione comparativa dei candidati.

La rivalutazione interveniva tuttavia a distanza di diversi mesi dalla pronuncia giudiziale. Ritenendo eccessivo il tempo impiegato dall’amministrazione per dare esecuzione alla decisione, una delle partecipanti chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo previsto per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. Il giudice di primo grado respingeva la domanda, evidenziando anche l’incidenza delle sospensioni procedimentali connesse all’emergenza pandemica. La controversia giungeva quindi all’esame del Consiglio di Stato, chiamato a stabilire se il semplice ritardo nell’esecuzione dell’attività amministrativa fosse sufficiente a fondare il diritto all’indennizzo.

La rilevanza del ritardo

La parte più innovativa della sentenza consiste nella ricostruzione della natura dell’indennizzo da mero ritardo. Il Consiglio di Stato prende nettamente le distanze da una lettura che trasformi tale istituto in una forma di responsabilità automatica della pubblica amministrazione.

Il ritardo costituisce certamente il presupposto fattuale della pretesa, ma non ne rappresenta l’unico elemento costitutivo. L’ordinamento richiede infatti ulteriori condizioni, poste proprio per evitare che ogni superamento dei termini si traduca automaticamente in una richiesta economica. In questa prospettiva il Collegio attribuisce centralità alla preventiva attivazione del potere sostitutivo. Il sistema è costruito in modo tale da privilegiare innanzitutto l’interesse sostanziale del cittadino alla conclusione del procedimento.

Prima di rivendicare un indennizzo economico, il privato deve utilizzare gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione per ottenere la decisione amministrativa mancante. Soltanto dopo avere attivato tale meccanismo può ipotizzarsi l’accesso alla tutela indennitaria. La sentenza valorizza così una concezione non meramente compensativa dell’istituto.

L’indennizzo non è finalizzato a monetizzare qualsiasi inefficienza amministrativa, ma a incentivare un comportamento attivo sia dell’amministrazione sia del privato. Da un lato l’amministrazione è chiamata a rispettare i termini e a intervenire tempestivamente attraverso il soggetto titolare del potere sostitutivo; dall’altro il cittadino non può limitarsi ad attendere passivamente il decorso del tempo per poi rivendicare un ristoro economico. Di particolare interesse è anche il chiarimento relativo all’ambito applicativo dell’istituto.

Il Consiglio di Stato ricorda che il meccanismo indennitario conserva ancora oggi una portata limitata e non estesa alla generalità dei procedimenti amministrativi. In assenza degli interventi attuativi previsti dal Legislatore, il suo raggio operativo rimane circoscritto a specifiche categorie procedimentali. Si tratta di una precisazione rilevante perché negli anni non sono mancati tentativi di ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione della tutela indennitaria. La decisione finisce così per ridisegnare i confini dell’intera materia.

Il principio dettato da Palazzo Spada

Il principio affermato è che il tempo, da solo, non genera automaticamente un credito nei confronti della pubblica amministrazione. Il ritardo assume rilevanza giuridica soltanto all’interno di una sequenza procedimentale ben definita, nella quale il privato deve dimostrare di avere attivato gli strumenti predisposti dall’ordinamento e di trovarsi all’interno dell’ambito applicativo della disciplina speciale.

È un approccio che privilegia la funzione organizzativa e acceleratoria dell’istituto rispetto a quella meramente patrimoniale e che conferma la natura eccezionale dell’indennizzo da mero ritardo. La sentenza si segnala pertanto come uno dei più chiari interventi degli ultimi anni nella definizione dei rapporti tra inefficienza amministrativa, tutela del cittadino e limiti della responsabilità pubblica. La pronuncia contiene infine un messaggio destinato a incidere sulle future strategie difensive. Chi intenda lamentare l’inerzia dell’amministrazione dovrà prestare particolare attenzione al rispetto delle scansioni procedimentali previste dall’ordinamento, poiché l’omessa attivazione dei rimedi preventivi finisce per precludere l’accesso alla tutela indennitaria, anche in presenza di ritardi oggettivamente significativi.

Riproduzione riservata Ⓒ