Il Movimento forense denuncia un “cambiamento sostanziale” nei pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. “Il difensore che intenda vedere riconosciuta in tempi contenuti l’esecutività del proprio compenso - si legge in una nota di Mf - deve ora provvedere personalmente alla notifica del decreto a tutte le parti del procedimento, con i relativi oneri di tempo e di costo. In assenza di tale iniziativa, l’esecutività resta sospesa per sei mesi”. È l’effetto della Circolare del 25 luglio 2026 (prot. DAG.25/07/2026.0153182.U), con cui il Ministero della Giustizia ha chiarito agli uffici giudiziari come debba essere interpretato, dopo la riforma Cartabia, il termine per proporre opposizione ai decreti di pagamento nel patrocinio a spese dello Stato.

Secondo la circolare, prosegue la nota, venuto meno il rito sommario di cognizione in favore del rito semplificato, il termine per opporsi al decreto di pagamento è oggi di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero, in mancanza di notifica, di sei mesi dalla sua pubblicazione. La sola comunicazione di cancelleria, che in precedenza era sufficiente a far decorrere il termine breve, non è più a tal fine idonea.

“A pagarne le conseguenze – prosegue il comunicato - sono, ancora una volta, i difensori che assistono i soggetti meno abbienti. A questi professionisti si chiede oggi di farsi carico personalmente di un adempimento che prima non era loro richiesto: individuare le parti del procedimento, reperirne i recapiti, curarne la notifica - non sempre agevole, in particolare verso le parti prive di domicilio digitale - e infine documentare l’avvenuta notifica in cancelleria, il tutto per ottenere in tempi ragionevoli un compenso già riconosciuto da un giudice”. “Un aggravio di tempo, di costi e di incombenze burocratiche che si somma, anziché sostituirsi, al lavoro difensivo già svolto, e che rischia di rendere ancora meno sostenibile un’attività che lo Stato dovrebbe, al contrario, incentivare”.

Il Movimento Forense si rivolge al Ministero della Giustizia e al Parlamento per chiedere un intervento legislativo diretto sull’art. 15 Dlgs 150/2011, che fissi espressamente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento, ovvero dalla sua lettura in udienza ove effettuata, disponendo che comunicazione e notificazione siano eseguite a cura della cancelleria. Una soluzione che restituirebbe certezza del diritto a difensori e cittadini, senza gravare i primi di adempimenti notificatori complessi che nulla hanno a che fare con l’esercizio della difesa.

 

 

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