La Corte d’Appello di Firenze (sentenza 3 marzo 2026 n. 1051) si sofferma sulla corretta esegesi dell’articolo 106, I, del Dpr n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) che, con riferimento alla liquidazione dei compensi per gli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sancisce il principio secondo cui il “compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”.

La natura dell’obbligazione

Osserva la Corte che quella che l’avvocato deve adempiere è essenzialmente...

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