La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 23860/2026 - ha annullato il patteggiamento che mancava di uno degli elementi negoziali non integrabili dal giudice. Il ricorso è stato accolto a causa della mancata fissazione della durata del lavoro di pubblica utilità la cui concessione era il presupposto dell’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione impugnata

Nel caso concreto il giudice con la sentenza ora annullata aveva disposto in ordine alla durata del lavoro di pubblica...

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