La Cassazione, sentenza 4376 depositata oggi, chiarisce meglio i requisiti che identificano il “patto di famiglia”. Per la Seconda sezione civile è ammesso trasferire, a un proprio discendente, anche soltanto una parte dell’azienda; è necessaria la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione. Infine, ai non assegnatari si deve liquidare, anche in natura salvo rinuncia, quanto loro spettante.

La vicenda – Una famiglia di imprenditori aveva riorganizzato le partecipazioni in due società. Con un accordo del 2008, un figlio avrebbe avuto una azienda, gli altri fratelli un’altra. Il contratto prevedeva anche conguagli, attribuzioni compensative, diritto di abitazione e rendita vitalizia ai genitori. Il Tribunale lo dichiarò nullo per difetto di forma, ritenendolo un patto di famiglia non stipulato con atto pubblico. La Corte d’Appello riformò la decisione: escluse che fosse un patto di famiglia e lo ritenne valido anche senza atto pubblico, condannando il figlio – assegnatario di una delle due società ed oggi ricorrente - a rilevanti pagamenti.

La motivazione - La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del figlio obbligato, richiamando – ai fini della qualificazione dell’accordo come patto di famiglia – la necessità di verificare lo scopo concreto dell’operazione, ossia se essa miri o meno ad assicurare il passaggio generazionale dell’impresa in modo stabile e anticipato. In questo senso, non assume valore decisivo il fatto che i figli fossero già soci, o che il trasferimento fosse solo parziale.

I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia– spiega la sentenza - sono: il trasferimento, anche solo parziale (si badi) dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.); la partecipazione al negozio del coniuge; gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all’art. 536 e segg. cod. civ.”.

La Corte d’appello aveva negato che gli accordi potessero ricondursi al patto di famiglia. Il giudice di secondo grado - osserva la Cassazione - avrebbe invece dovuto “soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, che pare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli”. Mentre “non modifica l’assetto contrattuale la circostanza che il 23,50% delle quote […] fosse posseduto dal fratello del padre e quindi zio dei discendenti”, considerato che l’imprenditore “non può che disporre solo della sua sola quota”.

La decisione di secondo grado, prosegue la Cassazione, non rileva che lo strumento negoziale “contempla il conguaglio delle quote, come, se, appunto, al momento della stipulazione si fosse aperta la successione, attraverso donazioni dei genitori”. Mentre la circostanza che i conguagli “sarebbero stati operati dai genitori con atti di liberalità, non contrasta con l’inquadramento giuridico sostenuto dalla parte ricorrente, trattandosi di un adempimento per conto d’altri”.

In sede di rinvio, la Corte di appello dovrà verificare “se le parti abbiano inteso dar vita un patto successorio, che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell’atto pubblico”. Con l’art. 768 bis che regola il “Patto di famiglia”, il legislatore ha infatti previsto una deroga al divieto di patto successorio. “È patto di famiglia – recita il codice civile - il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.”

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