L’evoluzione tecnologica ha scardinato il concetto tradizionale di “luogo di lavoro“. Se un tempo la concorrenza si esercitava entro confini geografici fisicamente marcati, oggi la prestazione intellettuale, veicolata da strumenti digitali, può produrre effetti a migliaia di chilometri di distanza dalla postazione del lavoratore. In questo scenario, le aziende hanno iniziato a inserire nei patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.) le cosiddette “clausole di remotizzazione“. L’obiettivo è ambizioso: estendere il vincolo non solo al luogo in cui l’attività è fisicamente svolta, ma anche a quello in cui essa produce i propri effetti commerciali.
Tuttavia, la recente ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, del 2 aprile 2026, pone un severo monito sulla validità di tali formulazioni. La vicenda trae origine dal reclamo proposto da un private banker contro un’ordinanza cautelare che gli inibiva l’attività presso un concorrente. Il patto sottoscritto prevedeva un limite territoriale definito (alcune regioni italiane ed estere), ma integrato da una clausola interpretativa secondo cui il vincolo doveva intendersi riferito anche al luogo di "utilizzazione" o di "produzione degli effetti" della prestazione, a prescindere dalla presenza fisica del lavoratore. Il Collegio milanese, ribaltando la prima fase cautelare, ha dichiarato la nullità integrale del patto. Il fulcro della decisione risiede nella violazione del requisito di determinatezza o determinabilità dell’oggetto.
Secondo i giudici, il riferimento agli “effetti” della prestazione, prodotti “in tutto o in parte” in un determinato luogo, introduce un grado di incertezza tale da impedire al lavoratore di avere “sicura contezza”, al momento della firma, dell’effettiva estensione del vincolo.
L’ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13050/2025) che interpreta l’art. 2125 c.c. come norma di protezione, evidenziando come il lavoratore, da un lato, deve poter valutare ex ante il sacrificio richiesto in rapporto al corrispettivo offerto e, dall’altro, un limite geografico troppo vago o potenzialmente "globale" (come quello derivante dalla produzione di effetti digitali) finisce per comprimere eccessivamente la professionalità del dipendente, impedendogli di fatto qualsiasi ricollocamento nel proprio settore di competenza.
Tuttavia sul punto nell’attuale giurisprudenza di merito si registrano orientamenti difformi. Da un lato si sta consolidando un orientamento rigorista, volto a sanzionare tali clausole laddove determinino un’estensione territoriale eccessivamente ampia o indefinita. In questa direzione si pongono, oltre alla recente ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2026, anche le precedenti pronunce del Tribunale di Trento (23 febbraio 2026, n. 23) e del Tribunale di Roma (17 maggio 2019, n. 4745), le quali ravvisano nel criterio del “luogo di produzione degli effetti” un elemento di indeterminatezza fatale per la tenuta del patto.
Di contro, un diverso orientamento evolutivo tenta di adeguare il concetto di “territorio” alla realtà socio-economica del lavoro digitale, identificandolo non con un perimetro fisico, bensì con il "mercato" di riferimento dell'impresa. Significativa in tal senso è la posizione del Tribunale di Cremona (3 marzo 2026) e del Tribunale di Bologna (17 febbraio 2026, n. 164), che tendono a confermare la validità di limiti spaziali definiti in funzione dell’operatività commerciale.
La decisione del Tribunale di Milano del 2 aprile 2026, pur riconoscendo la validità teorica del concetto di “mercato”, stabilisce però che la sua traduzione in clausola contrattuale non possa sfociare in espressioni generiche quali “utilizzazione della prestazione” o “produzione in tutto o in parte degli effetti”. Tali formulazioni, secondo il giudice meneghino, restano prive di un ancoraggio oggettivo, rendendo il sacrificio richiesto al lavoratore non calcolabile e, per l’effetto, nullo.
È dunque sicuramente preferibile indicare aree geografiche certe (Regioni, Comuni, Stati) basate su dove risiedono i clienti o dove l’azienda ha interessi consolidati, piuttosto che affidarsi alla natura ubiqua del web. Appesantire il patto con clausole di remotizzazione generiche potrebbe non aggiungere tutele, ma aumentare il rischio che l'intero accordo venga dichiarato nullo.
In definitiva, l’ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2026 riafferma un principio cardine che la digitalizzazione dei rapporti di lavoro non può bypassare: l’esigenza di certezza del diritto. Se è vero che il mercato si è dematerializzato, il sacrificio imposto al prestatore di lavoro deve rimanere ancorato a parametri spaziali che ne consentano una valutazione economica e professionale immediata. Il tentativo delle aziende di “inseguire” la prestazione lavorativa ovunque essa produca utilità tramite clausole di remotizzazione omnicomprensive rischia di rivelarsi un boomerang giuridico.

