Amministrativo

Pay back per i dispositivi sanitari, parola alla Consulta

Il Tar lazio, con una serie di ordinanze, sospende i provvedimenti e rileva che le scelte legislative potrebbero risultare irragionevoli sotto molteplici profili

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità della normativa relativa al pay-back dei dispositivi medici (previsto sin dal 2015 ma mai attuato prima dei decreti del 2022). Una misura nata per arginare lo sforamento dei conti della sanità pubblica, che ha però suscitato grande preoccupazione nelle oltre mille imprese del settore chiamate a ripianare i debiti delle regioni, per circa 1 miliardo di euro, ad anni di distanza.

Nella conversione del Decreto Proroghe (132/2023), approvato ieri in via definitiva dal Parlamento, vi è anche il differimento al 30 novembre – praticamente ci siamo già - del termine (scaduto lo scorso 30 ottobre) per il versamento degli importi a titolo di pay-back dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Ssn. L’allarme era stato lanciato nelle settimane scorse dal presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Boggetti: “il comparto – aveva affermato - a due settimane dallo scadere dei termini di pagamento delle quote di ripianamento dei tetti di spesa 2015-2018 rischia di fermarsi, mettendo così in difficoltà il diritto alla salute degli italiani”.

A rimettere la questione alla Consulta, è stato il Tar del Lazio, Sez. III quater, che, con più ordinanze di identico contenuto, ha sollevato la questione, con riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione. Secondo l’organo di giustizia amministrativa le scelte legislative potrebbero risultare “irragionevoli sotto molteplici profili”.

L’azienda ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l’acquisto dei dispositivi medici e con i quali si è previsto che l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Ed anche i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell’articolo 9 ter del Dl 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa sempre a carico delle aziende.

Nell’ ordinanza n. 17553 si legge che l’esecutività dei provvedimenti impugnati è stata sospesa nelle more della delibazione della questione di costituzionalità”. Il Tar ricorda poi la sentenza n. 70 del 2017 con cui la Consulta ha affermato la legittimità del pay back sui farmaci in quanto la ratio “è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi”. Nel caso in esame, invece, prosegue la decisione, “il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario”. Inoltre, l’acquisto dei dispositivi medici avviene all’esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano. Si rischia perciò di “comprime l’attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive”.

Il legislatore poi ha fissato il tetto regionale annuale, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Così è accaduto, spiega ancora il Tar, che le Regioni hanno acquistato i dispositivi medici “senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici hanno partecipato alle gare senza poter prevedere quale sarebbe stato l’impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back”.

Tutto ciò determina un “ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la salvaguardia dell’utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongruenti”.

Le disposizioni normative, prosegue, appaiono, inoltre, violare anche gli articoli 3 e 117, co. 1, Cost., sotto il profilo dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, determinando “una compromissione sostanziale dell’utile calcolato dall’azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l’azzeramento di detto utile”, incidendo “su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti”.”.

E ancora il prelievo diventa un’imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di “specifici e vincolanti criteri direttivi”. In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa.

Mentre il riferimento al fatturato per determinare l’ammontare del ripiano - e non al margine di utile – colpisce “l’intero reddito dell’impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata con la pubblica amministrazione”. Infine, anche la mancanza di “alcun limite temporale” al sistema di contribuzione così introdotto “si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 23 Cost.”.

“Spero che il Governo non voglia fare opposizione ma capisca che, come avevamo spiegato, è una norma illegittima. Il Tar l’ha solo messo nero su bianco. Ora c’è l’occasione per poter riprendere in mano la questione. Anche perché, pur avendo ottenuto una buona notizia dal Tar, il settore rimane nell’immobilismo di una norma che non è stata cancellata”, conclude Boggetti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©