Si appalesa da rifare il processo di appello cui il difensore di fiducia domiciliatario non abbia partecipato all’udienza per la mancata notifica della vocatio in ius.

La mancanza di conoscenza dell’udienza fissata è vulnus non sanabile a fronte dell’impossibilità verificatasi di espletare la difesa tecnica a tutela dell’imputato.

L’eventuale condanna adottata nonostante il vizio di notifica comporta - come stabilito dalla sentenza n. 8309/2026 della Cassazione penale - l’annullamento senza rinvio della decisione assunta e dell’intero processo con restituzione degli atti al giudice di secondo grado chiamato a ripetere il giudizio.

Prevista quindi la nullità assoluta per la mancata notifica al difensore di fiducia nominato dall’imputato con elezione di domicilio presso lo studio del professionista per le notificazioni relative al procedimento di impugnazione.

 Esattamente l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità assoluta qualora, come nel caso di specie, il difensore di fiducia non abbia partecipato al giudizio con conseguente lesione sostanziale e inemendabile lesione del diritto di difesa.

La nullità scatta - come nel caso deciso - quando l’omissione dell’avviso si sia realizzata perché la notifica tramite pec viene fatta alla casella di posta certificata di altro avvocato omonimo e abbia determinato la mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza fissata, impedendogli di fatto di fare richieste al giudice quale la trattazione orale della causa.

Da siffatta evenienza deriva una grave e insanabile lesione dell’esercizio del diritto di difesa.

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