L’omesso perfezionamento della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza, dovuto alla mancanza della ricevuta PEC di avvenuta consegna, integra un vizio di inesistenza dell’atto notificatorio. Tale vizio non è sanabile né mediante rinnovazione spontanea né attraverso una successiva notifica eseguita tra la prima e la seconda udienza. La notificazione priva del messaggio di posta certificata attestante la consegna e la successiva nuova comunicazione telematica non...
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