Il delitto di peculato si perfeziona nel luogo in cui si trova il conto corrente che ha subito l’ammanco, anche quando i bonifici distrattivi sono stati disposti tramite home banking. Perché è lì che si realizza il mutamento del titolo della disponibilità delle somme, per effetto della diversa destinazione conferitagli. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 9180/2026, con riguardo al caso di un delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare che si era appropriato delle relative somme di denaro.

Il caso – Il ricorrente, nominato delegato alle vendite nell’ambito di procedure esecutive pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Varese, aveva acceso conti correnti presso un istituto bancario di Napoli, sul quale affluivano le somme delle due procedure. Somme poi dirottate su un conto corrente personale presso istituto bancario di Torre del Greco. Secondo l’imputato, ai fini della competenza, avrebbe dovuto aversi riguardo, in alternativa, o al luogo dal quale erano stati disposti i bonifici tramite home banking, e cioè nel proprio studio di Torre del Greco, o al luogo in cui era stato acceso il conto corrente su cui erano state dirottate le somme, da individuarsi sempre in Torre del Greco.

La motivazione - Per la VI Sezione l’impostazione non può trovare accoglimento. Il delitto di peculato, infatti, si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione da parte dell’agente, che si realizza con l’interversione del possesso. Ed è in quel luogo che si radica la competenza.
Tornando al caso concreto – prosegue la Corte – “deve ritenersi che l’interversione del titolo del possesso fosse ravvisabile nel momento in cui il ricorrente attraverso bonifici istantanei aveva di fatto e irrevocabilmente conferito alle somme affluite sui conti una destinazione diversa da quella fisiologicamente connessa all’espletamento dell’incarico, imprimendo a quelle somme lo stigma del distacco dal perseguimento della pubblica funzione”. E l’interversione appropriativa “si è verificata nel luogo in cui le somme erano accumulate e gestite e in cui dunque si è realizzato l’effetto del mutamento del titolo della loro disponibilità in conseguenza della diversa destinazione ad esse conferita”.

Non rileva invece il luogo dal quale sono stati disposti i bonifici mediante home banking, e neppure il luogo di definitiva destinazione delle somme. Da un lato, infatti, la Cassazione rimarca che l’ordine era proiettato “pur sempre verso il luogo di concreta gestione delle somme e dunque di reale disponibilità delle stesse”, e, dall’altro, che il trasferimento delle somme al conto corrente personale del ricorrente “costituiva null’altro che l’effetto dell’atto di interversione ormai materializzatosi attraverso il conferimento di quella diversa destinazione”.

Né vale in questo caso l’orientamento in materia di frode informatica dove viene in rilievo “non tanto il luogo in cui è stato impartito l’ordine, ma il luogo in cui è stato percepito il profitto”. Si tratta, infatti, di situazioni ontologicamente diverse.

“Il reato – conclude la Cassazione - deve dunque ritenersi perfezionato a Napoli e non a Torre del Greco”, con conseguente rigetto dell’eccezione difensiva.

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