La sentenza n. 54 del 17 aprile 2026 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 della legge 689/1981 e dell'art. 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevedono la detenzione domiciliare sostitutiva, oltre alla semilibertà, per chi non paga le pene pecuniarie

Corte costituzionale - Sentenza 17 aprile 2026 n. 54 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore Luciani

LA MASSIMA

Pena - Esecuzione della pena pecuniaria principale - Insolvenza colpevole - Conversione - Mancata previsione della detenzione domiciliare sostitutiva - Disparità trattamento rispetto alla conversione delle pene pecuniarie sostitutive - Sussiste. (Legge 689/1981, articolo 102; Cpp, articolo 660, comma 3; Dlgs 150/2022, articolo 71, comma 1, lettera d) e articolo 38, comma 1, lettera c))

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, «in via consequenziale», dell'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale - come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 71, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 -, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Con la sentenza numero 54 del 2026, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono, in caso di insolvenza “colpevole” nel pagamento delle pene pecuniarie principali, la conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, allineando così la disciplina già prevista per la pena pecuniaria sostitutiva delle pene detentive brevi, ed eliminando l'evidente disparità di trattamento.

Allineamento necessario per evitare esiti paradossali

Nella scrivania del Magistrato di sorveglianza di Bologna...

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