Con il provvedimento del 29 settembre 2026, pubblicato sul canale Filo Diretto, il ministero della Giustizia chiarisce come procedere alla chiusura delle partite di credito relative alle pene pecuniarie convertite in sanzioni sostitutive regolarmente espiate, in caso di mancata trasmissione del verbale di fine espiazione da parte degli organi competenti. Le indicazioni integrano la circolare del 22 febbraio 2021 e mirano a evitare che le procedure rimangano pendenti per la sola mancanza di tale documento, consentendo agli uffici di completare gli adempimenti amministrativi necessari.
Le criticità segnalate
Il provvedimento nasce dalle criticità segnalate dal presidente dell’Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, che ha evidenziato come l’”invalsa prassi” della mancata trasmissione del verbale sopracitato da parte delle Forze dell’Ordine, possa ostacolare la chiusura delle pratiche e il successivo discarico dei crediti.
La Direzione generale degli affari interni di via Arenula conferma le indicazioni già fornite nel 2021, ma prende atto della peculiarità della situazione segnalata e fornisce chiarimenti sugli adempimenti da attuare.
In particolare, invita gli uffici, dopo avere infruttuosamente sollecitato le Forze dell’ordine competenti, “a procedere alla dichiarazione di estinzione della pena ove non risultino comunicate ragioni ostative, qualora sia spirato il termine di scadenza della misura conteggiato a decorrere dalla data indicata nel verbale di inizio, regolarmente acquisito dall’ufficio”.
I tre adempimenti
A questo punto, il ministero sintetizza i tre adempimenti amministrativi da compiere.
Il primo consiste nel “sollecito, anche per le vie brevi, dell’inoltro del verbale di fine espiazione pena” alle Forze dell’ordine competenti.
In caso di mancata trasmissione, la “predisposizione della dichiarazione dell’avvenuta estinzione della pena una volta spirato il relativo termine di scadenza conteggiato dalla data indicata del verbale di inizio di espiazione della misura prescritta, senza che risultino comunicati eventi interruttivi o situazioni ostative”.
Infine, la “comunicazione all’ufficio recupero crediti dell’avvenuta espiazione della sanzione sostitutiva”. Sarà cura di quest’ultimo ufficio, conclude il provvedimento, “procedere agli adempimenti concernenti il discarico della partita di credito”.

