Il giudice che rigetta la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve fornire una motivazione specifica, concreta e individualizzata sulla prognosi di rieducazione, sul rischio di recidiva e sull’idoneità del condannato al rispetto delle prescrizioni; non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali. La Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, con sentenza 25494 del 2026, interpreta la disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla Riforma Cartabia, chiarendo che il giudice...
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