Una penna rossa, alcune sottolineature e segni ritenuti “riconoscibili” sono bastati per fermare la corsa di un concorrente.
Il Tar Lazio - con la sentenza n. 13498/2026 - ha chiarito che, nelle procedure concorsuali, il principio dell’anonimato non viene violato soltanto quando il candidato inserisce il proprio nome o un elemento immediatamente identificativo nell’elaborato, ma anche quando adotta modalità di redazione capaci di renderlo riconoscibile attraverso caratteristiche grafiche anomale e personali.
La segretezza garantita dall’anonimato
La decisione afferma che la tutela dell’imparzialità della selezione impone alla Commissione di impedire qualsiasi rischio di collegamento tra prova e autore, anche quando il segno distintivo non sia intenzionale.
Il principio espresso dal Collegio assume particolare rilievo perché amplia la nozione di anonimato nelle prove concorsuali. La segretezza dell’elaborato non è una formalità tecnica, ma una garanzia sostanziale di uguaglianza tra i partecipanti. Se un candidato utilizza modalità di scrittura diverse da quelle richieste o introduce elementi grafici non necessari, l’amministrazione può considerarli potenzialmente idonei a compromettere la neutralità della correzione. La sentenza evidenzia quindi che il merito della prova può essere valutato soltanto quando il procedimento di esame resta completamente impermeabile a ogni possibile riconoscimento del concorrente.
Il caso concreto
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente. Un candidato, dopo avere superato la prova scritta ed essere stato ammesso alla fase successiva, si era confrontato con una prova pratica prevista dal percorso selettivo. L’elaborato, destinato a essere corretto in forma anonima, era stato predisposto prevalentemente con penna nera, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, ma conteneva anche interventi effettuati con penna rossa: sottolineature, evidenziazioni e altri segni grafici.
Durante la fase di correzione, la Commissione aveva ritenuto che quelle caratteristiche potessero trasformarsi in un elemento di riconoscibilità dell’autore. Non si trattava della presenza di una firma o di un riferimento personale, ma di una modalità particolare di costruzione dell’elaborato, considerata non ordinaria rispetto alle indicazioni impartite ai candidati. Per questa ragione la prova non era stata valutata e il candidato aveva ricevuto un esito negativo nella procedura.
La controversia contro l’esclusione
La contestazione portata davanti al giudice amministrativo riguardava proprio il significato da attribuire a quei segni.
Secondo il ricorrente, l’utilizzo di due colori non poteva automaticamente determinare una violazione dell’anonimato, soprattutto in assenza di una concreta possibilità di individuazione personale.
L’amministrazione, invece, sosteneva che la combinazione di colori e la particolare modalità di utilizzo della penna rossa costituissero un tratto distintivo sufficiente a mettere in pericolo la regolarità della correzione.
Il Tar Lazio ha ritenuto corretta la scelta della Commissione, valorizzando la funzione essenziale dell’anonimato nelle procedure selettive.
La regola non serve soltanto a evitare favoritismi effettivi, ma anche a eliminare ogni situazione nella quale il valutatore possa essere posto nella condizione, anche solo astratta, di associare un elaborato a un determinato candidato. La fiducia nella selezione pubblica nasce infatti dalla certezza che tutti gli elaborati vengano giudicati esclusivamente per il loro contenuto.
Limiti alla libertà di elaborazione della prova
La novità della pronuncia risiede soprattutto nella definizione del confine tra libertà di elaborazione della prova e necessità di neutralità della valutazione. Il candidato non dispone di una libertà assoluta nelle modalità di presentazione dell’elaborato quando la procedura impone regole finalizzate a garantire l’anonimato. Ogni comportamento che introduce un elemento ulteriore rispetto allo schema ordinario può assumere rilievo, non perché dimostri necessariamente un tentativo di identificazione, ma perché crea una condizione incompatibile con la parità tra concorrenti.
Le novità affermate
Il principio affermato dal giudice amministrativo sposta quindi l’attenzione dalla volontà soggettiva del candidato all’effetto oggettivo del comportamento. Non è necessario dimostrare che il concorrente abbia voluto farsi riconoscere. Ciò che rileva è la concreta capacità del segno utilizzato di rendere l’elaborato diverso dagli altri e potenzialmente attribuibile a una persona determinata.
L’anonimato viene così interpretato come una condizione di assoluta neutralità della prova, non come una semplice assenza di elementi anagrafici. La sentenza assume un valore più generale perché riguarda il rapporto tra partecipazione e regole nelle selezioni pubbliche. Le procedure concorsuali devono valorizzare la preparazione dei candidati, ma allo stesso tempo devono essere costruite su meccanismi capaci di proteggere tutti i partecipanti da possibili alterazioni della competizione. L’esigenza di premiare il merito non può prescindere dalla necessità di garantire che il merito venga misurato attraverso un confronto realmente imparziale.
Il Collegio conferma così una visione rigorosa dell’anonimato: non una barriera meramente formale, ma uno strumento diretto a preservare la credibilità dell’intera procedura. Ogni candidato deve sapere che il proprio elaborato sarà valutato senza alcuna possibilità di collegamento con la propria identità. Allo stesso tempo, l’amministrazione deve applicare le regole con attenzione, distinguendo tra semplici irregolarità prive di significato e comportamenti capaci di incidere sulla parità di trattamento.
Il punto più innovativo della decisione riguarda proprio questa prospettiva. L’anonimato non viene considerato soltanto come protezione contro la conoscenza del nome del candidato, ma come principio più ampio di separazione tra autore e valutatore. La prova deve vivere autonomamente, senza lasciare tracce che possano riportare alla persona che l’ha redatta. In questa logica, anche un dettaglio apparentemente marginale può assumere un peso decisivo se altera la percezione di neutralità del procedimento.

