Se il pensionato ha continuato a percepire i ratei delle pensione senza aver comunicato la ripresa dell’attività lavorativa, l’Inps ha diritto alla ripetizione di quanto già indebitamente erogato. L’irripetibilità delle prestazioni già pagate infatti riguarda esclusivamente il caso in cui l’errore sia commesso dall’istituto di previdenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25154/2026, chiarendo che “l’indebito è conseguito al venir meno del presupposto costitutivo del diritto al trattamento pensionistico anticipato, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro al momento di riconoscimento del trattamento medesimo”.
Il pensionato ricorrente, titolare di un assegno di invalidità fino al 30 giugno 2011, aveva chiesto la pensione di anzianità dichiarando di aver cessato il lavoro. Prima della decorrenza del nuovo trattamento previdenziale aveva tuttavia ripreso a lavorare, senza comunicarlo all’INPS, che gli aveva così versato la pensione fino al 2016. Prima il Tribunale e poi la Corte di Appello di Milano hanno accertato il diritto dell’istituto di previdenza a ripetere quanto versato dal 1° luglio 2026 al 20 luglio 2016.
Proposto ricorso, la Sezione lavoro ha affermato che “non sono ravvisabili le condizioni per l’operatività del meccanismo di irripetibilità”, previsto dagli artt. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 413 del 1991. Infatti, non solo “non è configurabile un errore dell’Inps”, ma è anche “rimasto inadempiuto l’obbligo informativo, imposto al pensionato”.
Ai fini della configurabilità di un errore imputabile all’Ente, spiega la decisione, “la condotta che può esigersi dall’Istituto attiene al controllo di effettività dei dati dichiarati dall’assicurato, al momento della domanda amministrativa”. Si tratta di un obbligo di diligenza che “non può spingersi invece fino a pretendere una verifica di persistenza della condizione dichiarata”. In difetto di una segnalazione da parte del pensionato, l’Ente dunque può “ripetere i ratei di pensione indebitamente corrisposti, nei limiti, s’intende, della prescrizione del proprio credito”.
“Diversamente opinando – aggiunge la Corte -, verrebbe ad affermarsi, a carico dell’INPS, un onere di indagine e controllo continuo sull’esistenza e la permanenza dei presupposti delle diverse prestazioni erogate che, viceversa, questa Corte ha già escluso, non essendo ricavabile dall’ordinamento previdenziale”.
Tornando al caso concreto, al momento della domanda di pensione, il ricorrente ha comunicato all’Inps la cessazione dell’attività lavorativa “mentre non ha segnalato, come avrebbe dovuto fare, la ripresa dell’attività lavorativa intervenuta prima ancora dell’effettivo accesso al trattamento pensionistico”. Il pagamento della pensione integra, dunque, un errore non imputabile all’istituto ma frutto del mancato rispetto dell’“onere informativo gravante sull’assicurato”.
La decisione consolida un principio recentemente espresso dalla Suprema corte (decisione n. 19099/2026, “pubblicata nelle more della presente decisione”), precisando però meglio i limiti dell’obbligo di controllo dell’Inps e l’onere informativo del pensionato.

