Non spetta l’assegno di separazione alla moglie che ha subito una riduzione di reddito per il collocamento in cassa integrazione se non dimostra che la scelta è dipesa da «particolari esigenze» o «richieste di accudimento» del marito o da necessità legate alla cura dei figli (che la coppia non ha avuto) che richiedessero una sua «dedizione esclusiva». Lo ha stabilito la Corte d’appello di Roma con la sentenza 4036 del 31 agosto 2020 (presidente Salvadori, relatore Pierazzi).
I giudici ricordano che, per determinare l’assegno di mantenimento, si deve tenere conto dell’inadeguatezza delle risorse economiche del richiedente a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo - anche se non identico - a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, e della eventuale disparità tra i redditi degli ex. Inoltre, occorre considerare altri fattori: la durata della convivenza, la perdurante capacità reddituale delle parti, il livello di autonomia economica precedente al matrimonio e le modifiche subite a causa di esso.
In sintesi, per la Corte d’appello di Roma, sul diritto al riconoscimento dell’assegno separativo incidono profondamente le valutazioni relative alla vicenda coniugale nel suo complesso. Infatti, come la stessa Corte d’appello di Roma ha già affermato con l’ordinanza del 5 dicembre 2017, oltre che della mera comparazione della attuale situazione economica dei coniugi, si devono considerare questi aspetti: l’aver contratto matrimonio in età matura (con particolare attenzione all’esistenza di precedenti vincoli matrimoniali poi definiti); e l’aver già fatto un percorso di vita personale e professionale che abbia permesso ai coniugi di realizzarsi economicamente anche attraverso la formazione di un proprio patrimonio immobiliare. Si tratta di aspetti che portano a considerare esistenti aspettative di maggior comune benessere al momento della creazione della famiglia ma, coerentemente, ad escludere aspettative di sostegno economico reciproco connesse alla scelta di vita in comune quando questa vada a cessare.
La sentenza 4036 del 31 agosto 2020 si colloca nello stesso filone interpretativo. Con questa pronuncia la Corte d’appello ha infatti riconosciuto che la breve durata della convivenza matrimoniale (di soli quattro anni, l’ultimo dei quali in separazione di fatto), l’indiscussa indipendenza economica delle parti prima del matrimonio (entrambi i coniugi avevano una stabile attività lavorativa e la coppia è andata a vivere nell’appartamento della moglie), la persistente capacità reddituale della richiedente, documentata non solo dalle dichiarazioni e dalle autocertificazioni in atti, ma anche e meglio dalle «evidenze di una persistente e appagante attività ricreativa equestre», non possono che comportare la conferma della sentenza di primo grado.I giudici hanno quindi respinto l’appello sul punto e hanno condannato entrambe le parti, soccombenti in via reciproca in merito al rigetto della reciproca richiesta di addebito, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore dell’Erario.

