Nel giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto, la liquidazione non può essere effettuata mediante criteri a forbice, che fissano solo un minimo e un massimo risarcitorio, lasciando al giudice un margine discrezionale non ancorato a parametri verificabili. È necessario adottare un sistema tabellare strutturato a punti, fondato su un valore unitario ricavato dai precedenti, sulla modularità della valutazione e sulla predeterminazione delle circostanze rilevanti, tra cui età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza, ciascuna dotata di punteggio. Tale metodo garantisce uniformità di trattamento e adeguata considerazione delle peculiarità del caso concreto, consentendo eventuali correttivi finali solo in presenza di situazioni eccezionali. Non è sufficiente richiamare genericamente la tabella di Milano né limitarsi a constatare che i danneggiati non hanno né provato, né chiesto di provare una particolare sofferenza soggettiva, poiché la struttura del sistema a punti impone comunque la valutazione delle circostanze oggettive del rapporto familiare. La liquidazione effettuata senza applicare tale criterio risulta dunque inidonea a soddisfare l’esigenza di equità sostitutiva prevista dall’art. 1226 del Codice civile.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 13 maggio 2026 n. 13865.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina del sistema di liquidazione a punti del danno da perdita del congiunto.
Sistema di liquidazione a punti del danno da perdita del congiunto
L’argomento centrale per comprendere la decisione riguarda la necessità del sistema di liquidazione a punti nel risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto. Questo metodo nasce dall’esigenza di superare la discrezionalità ampia e poco controllabile dei criteri a forbice, che fissano solo un minimo e un massimo risarcitorio. Il sistema a punti, invece, impone una struttura valutativa fondata su parametri oggettivi e verificabili, come l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, ciascuno dotato di un punteggio predeterminato.
La modularità consente di sommare i punteggi e ottenere un valore risarcitorio proporzionato alla specificità del rapporto familiare, garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni. Il valore del punto deve essere ricavato dai precedenti, così da mantenere coerenza nel sistema. Eventuali correttivi sono ammessi solo in presenza di circostanze eccezionali, purché adeguatamente motivate. Questo modello risponde pienamente all’art. 1226 del Codice civile, perché consente una liquidazione equitativa ma non arbitraria, fondata su criteri trasparenti e controllabili. Comprendere tale struttura è essenziale per valutare la correttezza di ogni quantificazione del danno da perdita del congiunto.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che, in un grave incidente stradale, Tizio e i suoi due figli minori persero la vita. A distanza di anni, i fratelli di Tizio, Caia, Sempronio e Mevio, agirono contro il conducente responsabile e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto e dei nipoti.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale riconobbe il diritto al risarcimento, applicando la tabella milanese nella versione “a forbice” e liquidando una somma complessiva ritenuta equa, senza procedere a una valutazione analitica delle circostanze oggettive del rapporto familiare. Il giudice valorizzò elementi generici, quali il vincolo parentale e la tragicità dell’evento, senza attribuire rilievo strutturato all’età delle vittime, alla composizione del nucleo familiare e alla convivenza.
Nel grado successivo la decisione fu confermata, ritenendo che gli attori non avessero allegato specifiche circostanze idonee a giustificare un aumento della liquidazione. Tuttavia, emerse che il metodo utilizzato non garantiva uniformità né trasparenza, poiché il danno da perdita del congiunto richiede l’applicazione del sistema “a punti”, fondato su parametri oggettivi e punteggi predeterminati. Tale sistema impone la valutazione obbligatoria di età, parentela, convivenza e ulteriori elementi significativi, consentendo una quantificazione proporzionata e verificabile. Accertata l’inadeguatezza del criterio adottato nei giudizi di merito, la decisione venne annullata con rinvio, affinché il giudice territoriale procedesse con una nuova liquidazione secondo i parametri strutturati del sistema a punti.
La decisione della Cassazione
La Cassazione con ordinanza del 13 maggio 2026 n. 13865 affronta il tema della corretta liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto, evidenziando l’inadeguatezza del criterio utilizzato nei giudizi di merito. Il caso riguardava la perdita simultanea di un uomo e dei suoi due figli minori, per la quale i fratelli della vittima avevano richiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Nei precedenti gradi di giudizio era stata applicata la tabella milanese nella versione a forbice, con una liquidazione ritenuta equa ma fondata su parametri generici e non strutturati.
La Corte di cassazione rileva che tale metodo non soddisfa i requisiti di equità sostitutiva dell’art. 1226 del Codice civile, poiché consente una quantificazione ampia, discrezionale e non verificabile. Viene ribadito che il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato mediante un sistema a punti, che prevede un valore unitario ricavato dai precedenti e una serie di variabili obbligatorie: età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza e ulteriori elementi significativi. Ogni circostanza deve essere associata a un punteggio predeterminato, così da garantire uniformità, trasparenza e proporzionalità nella quantificazione.
La Corte di cassazione sottolinea che, anche in assenza di allegazioni specifiche sulla sofferenza soggettiva, il giudice non può omettere la valutazione delle circostanze oggettive imposte dal sistema a punti. L’adozione del criterio a forbice risulta pertanto illegittima, poiché priva di una struttura valutativa idonea a riflettere la complessità del danno relazionale.
Accertata l’erroneità del metodo utilizzato, la decisione viene cassata con rinvio, affinché il giudice territoriale proceda a una nuova liquidazione secondo i parametri strutturati e obbligatori del sistema a punti, garantendo così una valutazione equa e coerente con i principi consolidati ed affinché siano rispettate tutte le linee guida dell’ordinamento italiano in tema di liquidazione dei danni.

