Civile

Per la dichiarazione di adottabilità non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori

di Mario Finocchiaro

Alla dichiarazione di adottabilità di un minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto. L'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare ai carattere temporanee, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non, basta - infine - che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tale fine verificando la esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi. Lo ha precisato la corte di Cassazione con la sentenza 14 aprile 2016 n. 7391.

Le condizioni dello stato di abbandono - Sulla prima parte della massima, in termini generali, nel senso che perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare carenze materiali e affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore e, in particolare, da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso, in presenza di una reale inidoneità del genitore ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità, si veda Cassazione, sentenza 28 aprile 2008, n. 10809, in Guida al diritto, 2008, f. 30, p. 82.
Pare nello stesso senso della decisione in commento, altresì, Cassazione, sentenza 23 luglio 1997, n. 6899, in Foro it. 1999, I, c. 208, secondo cui la a sentenza di conferma dello stato di adottabilità di un infradodicenne deve essere cassata perché sorretta da motivazione meramente apparente, qualora il giudice si sia limitato a riportare la motivazione della sentenza di primo grado, a descrivere le indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio e a riportarne le dichiarazioni, prescindendo dall'audizione del minore, che abbia manifestato un netto rifiuto ad abbandonare la famiglia di origine, alla quale sia profondamente legato.
Analogamente, per il rilievo che ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono incorre in errore il giudice che concentra la propria analisi sulla personalità della madre, rischiando così di sostituire alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del minore quella - non determinante ai fini della dichiarazione di adottabilità - relativa alla prognosi di evoluzione della personalità della giovane madre, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del figlio da parte del medesimo, Cassazione, sentenza 12 gennaio 2012, n. 330, in Diritto & Giustizia, 2012, 12 gennaio, che ha escluso lo stato di abbandono del minore, pur a fronte di una madre immatura, con personalità instabile e con comportamento altalenante nei confronti della prole. A sostegno di tale decisione vi era anche una perizia che dimostrava l'esistenza di una relazione genitoriale tra la madre e il minore, seppur complessa, instabile e certamente bisognosa di sostegno, ma che nel tempo aveva dimostrato progressi positivi, alla luce del processo di autonomia e di maturazione della donna.

In una ottica sostanzialmente diversa, rispetto a quella in cui si muove la pronunzia in commento, peraltro, cfr. Cassazione, sentenza 20 gennaio 1998, n. 482, in Giur. it., 1998, p. 2266, che ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto sussistere una situazione di abbandono in relazione ad una vicenda di una minore la cui madre era risultata, all'esito di approfondite consulenze neuropsichiatriche, affetta da “disturbo della personalità di tipo misto”, tale da impedirle di assumere un ruolo genitoriale positivo ed adatto per la crescita della bambina, essendosi tra loro instaurata “una relazione distorta, a fondo perverso, di tipo sado - masochistico” gravemente pregiudizievole per il futuro della minore.
Nel senso che lo stato di adottabilità del minore deve essere dichiarato, quale extrema ratio, solo quando sia accertata la situazione di abbandono non transeunte, e quando genitori e parenti non siano assolutamente in grado di provvedere all'assistenza morale e materiale dello stesso, conforme a costante giurisprudenza del S.C., Cassazione, sentenze 18 dicembre 2015n. 25526, in Ilfamiliarista.it, 25 febbraio 2016; 18 dicembre 2015 n. 25527, in Diritto & Giustizia, 2015, 21 dicembre (con nota di Di Lallo A., La dichiarazione di adottabilità è l'extrema ratio); 23 novembre 2015, n. 23979 (secondo cui solo ove la vita offerta dai genitori e dai parenti, a prescindere dai loro intendimenti, sia inadatta allo sviluppo psico-fisico del minore, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 184 del 1983, per cui la seria disponibilità dei parenti - nella specie, dei nonni paterni - a prendersi cura del minore, se concretamente accertata e verificata, può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, mentre non rileva di per sé l'esigenza di non separare i fratelli minori, trattandosi di condizione non considerata dalla menzionata norma).

Adozione estrema ratio - Analogamente, per il rilievo che l'adozione di minori ha come fine primario quello di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea, ma rappresenta un'extrema ratio, giacché l'obiettivo primario della legge n. 183 del 1984 è quello di garantire il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine, Cassazione, sentenza 26 maggio 2014, n. 11758, in Diritto & Giustizia, 2014, 27 maggio (con nota di Paganini N. Non basta assicurare un futuro migliore al minore), ove la precisazione che tale principio impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano comunque la capacità di allevare ed educar i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico.
Sull'ultima parte della massima, sempre nel senso che la legge sull'adozione non intende sanzionare il comportamento dei genitori, ma si ispira alla tutela esclusiva dell'interesse del minore, e, pertanto, può condividersi l'affermazione per cui il minore stesso non può essere allontanato sempre e comunque dalla sua famiglia di origine, pur in presenza di gravi situazioni a rischio dei genitori, quali malattie mentali o tossicodipendenze; la permanenza o il ritorno del fanciullo in famiglia può peraltro verificarsi solo a condizione che tali situazioni siano risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore oppure quando vi siano parenti che già abbiano assunto con lui rapporti significativi, in grado di svolgere una funzione genitoriale vicariante ed assicurare al minore stesso le condizioni morali e materiali per garantirgli un percorso di sviluppo corretto, sereno ed equilibrato, Cassazione, sentenza 22 ottobre 2013 n. 23892, in Guida al diritto 2014, f. 7, p. 50.
Per l'affermazione che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità non ricorre qualora sussista una causa di forza maggiore, cioè un ostacolo esterno posto dalla natura, dall'ambiente, da un terzo che s'impone alla volontà del genitore e che il legislatore del 1983, innovando rispetto alla disciplina del 1967, ha qualificato come “transitorio”, alla luce del preminente interesse del minore, Cassazione, sentenza 18 giugno 2012, n. 9949, secondo cui tale transitorietà deve essere necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso e che, pertanto, ha confermato la valutazione del giudice a quo che, con motivazione congrua, aveva ritenuto non configurare causa di forza maggiore lo stato di malattia mentale della madre, essendo prevedibili terapie di assai lunga durata e dall'esito del tutto incerto.

Vademecum dell’adozione - Sempre in argomento si è affermato, altresì:
- perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offre al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica, Cassazione, sentenza 12 aprile 2006, n. 8527, che ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, nel dichiarare lo stato di abbandono, aveva accertato, per un verso, che il disagio ambientale subito dal minore gli aveva procurato danni verosimilmente irreversibili, tanto che egli, presentando tutte le caratteristiche del bambino istituzionalizzato, si dimostrava incapace di instaurare rapporti significativi con l'adulto, non avendo mai avuto un rapporto con la madre; per l'altro verso, che anche la prognosi per il futuro era negativa, perché entrambi i genitori presentavano patologie che richiedevano terapie di lunga durata e di esito incerto;
- lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando non sia imputabile al genitore a titolo di colpa, ma sia determinato da una malattia mentale non transitoria che lo renda inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo. Ne consegue che anche le anomalie della personalità del genitore possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducano in incapacità di allevare ed educare il bambino, sempre che dette anomalie abbiano a coinvolgere a tal punto il minore, da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, Cassazione, sentenza 18 febbraio 2005 n. 3389, che ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore avendo accertato l'assoluta inidoneità della madre - bisognevole di essere continuamente seguita, controllata e vigilata in quanto affetta da un grave disturbo psicotico che in passato l'aveva condotta a tentare il suicidio e l'aveva costretta in diverse occasioni al ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura - a prendersi cura del figlio, ed avendo altresì acclarato l'impossibilità della nonna materna di prendersi cura della figlia e del nipote, in quanto impegnata nel lavoro e nella cura del marito con gravi problemi di etilismo;
- ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore medesimo sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico - fisica, Cassazione, sentenze 13 febbraio 2001,n. 2010, in Famiglia e diritto 2002, p. 617 (con nota di Morello di Giovanni D., Ancora sui presupposti dello stato di abbandono per la dichiarazione di adottabilità), che ha peraltro, confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto i disturbi di mente della nonna materna del minore - potenziale affidataria dello stesso, all'esito dell'accertata, assoluta inidoneità dei genitori - tali da pregiudicarne la sana ed equilibrata crescita psicofisica, ed aveva, per l'effetto, dichiarato il relativo stato di adottabilità e 14 febbraio 2000 n. 1612, secondo cui è necessario accertare se, in conseguenza delle patologie di cui è affetto il genitore, il genitore stesso sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico fisica.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 14 aprile 2016 n. 7391

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