Per il dipinto smarrito il gallerista risarcisce l'artista
L'organizzatore di mostre o rassegne d'arte è tenuto a custodire le opere esposte dei soggetti terzi, anche dopo il termine della manifestazione. Il gallerista, cioè, esercita sulle opere un potere effettivo di controllo, essendo la detenzione delle stesse opere un obbligo funzionale allo svolgimento della propria attività professionale. Pertanto, in caso di smarrimento di un'opera al termine dell'evento, costui è tenuto a risarcire l'artista per il danno subito. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 90 del Tribunale di Lodi.
Il caso - Sfortunata protagonista della vicenda è una pittrice, non nota nel contesto artistico nazionale, la quale consegnava i suoi due dipinti più importanti ad un esperto d'arte, affinché esponesse tali opere in occasione di due rassegne dallo stesso organizzate. Dopo l'ultima manifestazione, però, a causa di un malinteso, le due opere venivano smarrite: l'artista non si recava sul posto per ritirare le proprie opere, mentre il gallerista lasciava i dipinti presso un angolo della sala della struttura dove si era svolta la mostra. La questione finiva così in Tribunale, dove la pittrice chiedeva il risarcimento del danno subito, pari al valore dei suoi quadri e alla perdita di chance derivante dalla impossibilità di esporle successivamente. L'espositore, dal canto suo, sosteneva di aver ricevuto le opere in custodia solo a titolo di cortesia, essendo d'altra parte prassi degli artisti ritirare personalmente le proprie opere al termine delle rassegne.
La responsabilità ex recepto - Il Tribunale all'esito dell'istruttoria accoglie la domanda della pittrice e liquida il danno in suo favore, previa perizia della Ctu sul valore dei dipinti smarriti e con valutazione equitativa della perdita della possibilità per l'attrice di conseguire in futuro un risultato utile. Per il giudice la fattispecie integra sicuramente un contratto di deposito gratuito, dovendosi escludere l'ipotesi del mero deposito di cortesia ed essendo irrilevante la invocata prassi vigente in ambito artistico del ritiro personale imminente delle proprie opere.
Ebbene, afferma il Tribunale, «è evidente che l'organizzatore di eventi artistici, esponendo opere di titolarità di soggetti terzi, assume su di sé l'obbligo di custodirle. In altri termini, è indubbio che la detenzione delle opere da parte del gallerista sia assolutamente funzionale allo svolgimento della propria attività professionale che si esplica, principalmente, nell'esposizione di opere artistiche sulle quali esercita un potere effettivo di controllo e di vigilanza». L'organizzatore delle rassegne d'arte per andare esente da ogni responsabilità avrebbe, semmai, dovuto provare l'imprevedibilità o l'inevitabilità della perdita dei dipinti, ovvero l'estraneità della perdita al comportamento da lui tenuto in esecuzione del contratto. Ciò, tuttavia, chiosa il giudice, non è avvenuto. Anzi, lo smarrimento dei quadri si è verificato proprio a causa di un comportamento gravemente colposo del gallerista, il quale dopo la rassegna, ha lasciato le opere incustodite.
Tribunale di Lodi - Sezione civile - Sentenza 21 gennaio 2019 n. 90