L’assegno divorzile non può essere attribuito a un coniuge solo in base al divario economico con l’ex; va invece valutata la storia familiare che lo ha prodotto.

Questo perché l’assegno divorzile non è un automatismo né una rendita collegata alla fine del matrimonio. È, piuttosto, lo strumento con cui il giudice verifica se, dopo il divorzio, uno dei coniugi si trovi in una condizione economica più debole per ragioni oggettive o per effetto di scelte familiari condivise. Se questa valutazione è stata compiuta e motivata nei gradi di merito, non può essere riaperta in Cassazione attraverso una diversa lettura delle prove.

È il punto centrale ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 22874 del 7 luglio 2026, che offre l’occasione per mettere a fuoco i presupposti dell’assegno divorzile: non solo bisogno economico, ma anche riequilibrio delle conseguenze patrimoniali generate dalla vita matrimoniale.

Il caso

A seguito della domanda di divorzio avanzata dall’ex marito, il Tribunale ha riconosciuto in favore della ex moglie un assegno divorzile di 900 euro mensili, tenuto conto della disparità reddituale tra i due coniugi e del contributo offerto dalla moglie al ménage familiare durante la convivenza.

La decisione è stata confermata anche in secondo grado. Contro la sentenza della Corte d’appello, l’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la donna non aveva dato prova né della sua dipendenza economica e dell’impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi di sostegno adeguati, né del sacrificio delle sue ambizioni professionali in favore della famiglia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso del marito inammissibile e ha richiamato la doppia anima dell’assegno divorzile: da un lato la funzione assistenziale, dall’altro quella perequativo-compensativa. In termini semplici, il giudice deve chiedersi due cose:

1. se l’ex coniuge richiedente disponga di mezzi adeguati per vivere dignitosamente;

2. in caso di forte squilibrio economico, se il divario sia anche il risultato delle scelte compiute dalla coppia durante il matrimonio.

La funzione assistenziale guarda al presente: serve a evitare che, dopo il divorzio, il coniuge economicamente più fragile resti privo dei mezzi necessari per un’esistenza autonoma e dignitosa. Non basta, però, una generica difficoltà economica. Occorre che l’inadeguatezza dei mezzi dipenda da ragioni oggettive e non da inerzia o disinteresse del richiedente.

La funzione perequativo-compensativa guarda invece al passato della coppia. Entra in gioco quando lo squilibrio economico non è casuale, ma nasce da una divisione dei ruoli familiari: uno dei coniugi ha ridotto o sacrificato il proprio percorso professionale per occuparsi della famiglia, consentendo all’altro di consolidare reddito, carriera o patrimonio. In questa prospettiva, l’assegno non premia il matrimonio finito, ma riconosce il valore economico di un contributo rimasto spesso invisibile.

Nel caso esaminato, sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno ritenuto presenti entrambi i presupposti. Le corti di merito hanno valorizzato la rilevante disparità economica tra le parti, le precarie condizioni di salute della moglie, il suo contributo alla gestione della famiglia e le rinunce lavorative compiute rispetto al percorso di studi, anche per seguire i trasferimenti imposti dalla carriera militare del marito. Quelle scelte, secondo i giudici di merito, avevano permesso al marito di dedicarsi pienamente alla propria attività professionale, mentre la moglie ne aveva sopportato il costo economico nel tempo.

Il marito ha cercato di contestare questa ricostruzione invocando la violazione dell’articolo 5, comma 6, della legge 898/1970. Ma, secondo la Suprema corte, il ricorso non denunciava un vero errore di diritto: chiedeva, piuttosto, di rileggere le prove e di sostituire alla valutazione dei giudici di merito una valutazione diversa. È proprio ciò che il giudizio di cassazione non consente. Di qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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