TikTok, il social network di proprietà cinese più amato dagli adolescenti e dai bambini di mezzo mondo - e anche per questo osservato con molta attenzione dai governi occidentali - torna nel mirino del Garante privacy italiano.
Lo scorso fine settimana l’Authority ha notificato a TikTok Italy Srl Milano e TiKTok technology Limited Dublino l’«avvertimento» sulle sue politiche di raccolta dati degli utenti a fini pubblicitari, preludio di possibili future sanzioni (in teoria fino al 4% del fatturato).
Vero è che il provvedimento è ancora impugnabile davanti all’autorità giudiziaria, tuttavia è già l’esito di un confronto lungo e spinoso tra gli uffici di piazza Venezia a Roma e i legali della multinazionale cinese. Confronto che, a parere del Garante, ha solo confermato le gravi riserve di compatibilità rispetto al Gdpr (consenso all’uso dei dati) ma anche sulle attività, non visibili all’utente, di profilazione automatica delle sue abitudini di navigazione anche fuori dalla app proprietaria (direttiva e-Privacy 2002/58/Ce). E, tra l’altro, con l’ulteriore complicazione delle policy adottate nei confronti dei minorenni e, ancora, di identificazione degli infra-tredicenni.
Il nuovo casus belli coincide con l’entrata in vigore, da domani 13 luglio, della nuova attività di fornitura di «pubblicità personalizzata agli utenti dai 18 anni in su» che mostrerà «annunci personalizzati in base alla tua attività sull’app di TikTok».
Secondo il Garante italiano ci sono profili da trattare in via d’urgenza davanti al Comitato europeo della protezione dati - e davanti a Tik Tok Ireland, base europea del social cinese - ma c’è un ambito di intervento immediato per l’authority italiana: l’attività di profilazione “fuori” Tik Tok, e cioè sul telefono degli utenti, che il social compie anche comprando dati da terze parti. Su questo delicatissimo tema di privacy (e di sicurezza) degli utenti, le risposte date dai cinesi alle richieste del Garante sono state, a giudizio del secondo, evasive, ballerine sulla base giuridica e, soprattutto, fondate su un concetto di «legittimo interesse» del fornitore di servizi (cioè Tik Tok stesso) tanto ampio quanto indeterminato. Non solo: a giudizio dei legali del social, il legittimo interesse dei cinesi coinciderebbe in larga parte con quello dei loro utenti-clienti, giustificando una policy di profilazione veramente aggressiva. Lo dimostra anche la circostanza, scrive il Garante, che nell’informativa all’utente «il diritto di opposizione non è posto in adeguata evidenza, è citato in modo generico alla fine del testo senza alcun collegamento diretto con l’attività di pubblicità personalizzata». Per l’authority, quindi, è «altamente probabile che vengano trattati anche dati di carattere particolare, evincibili dal comportamento dell’utente (scelta di letture, video, personaggi e così via) e, inoltre, che il trattamento risulti effettuato in forma totalmente automatizzata».

