Famiglia

Per le unioni registrate l’Ue tutela i regimi patrimoniali

Nel rispetto del principio di non discriminazione, l’Unione europea è intervenuta in modo simultaneo per la disciplina internazionalprivatistica dei regimi patrimoniali

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di Marina Castellaneta

Un balzo in avanti nella modernizzazione del diritto internazionale privato in materia di famiglia è stato ottenuto con un intervento ad hoc per le unioni registrate, anche se solo per le questioni legate ai regimi patrimoniali. Nel rispetto del principio di non discriminazione, l’Unione europea, infatti, è intervenuta in modo simultaneo per la disciplina internazionalprivatistica dei regimi patrimoniali. E lo ha fatto con due regolamenti: il regolamento n. 2016/1103 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e con il regolamento n. 2016/1104 rivolto agli stessi ambiti, ma dedicato alle unioni registrate. Per raggiungere una regolamentazione sui regimi patrimoniali, l’Unione ha dovuto fare ricorso alla cooperazione rafforzata, assicurandosi la presenza di 18 Stati membri che comunque mantengono piena autonomia nella definizione della nozione di matrimonio. Entrambi gli atti sono applicabili dal 29 gennaio 2019.

Con il primo regolamento, che mira a garantire certezza del diritto, prevedibilità e autonomia delle parti, i coniugi possono scegliere di rivolgersi, per risolvere le controversie in materia, all’autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile o a quella del luogo di celebrazione del matrimonio. Nell’elezione del foro, il regolamento chiede che la scelta sia effettuata per iscritto, includendo qualsiasi comunicazione elettronica che permetta la registrazione durevole dell’accordo. In mancanza di scelta, il regolamento individua la competenza in base a una pluralità di titoli come il territorio sul quale i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui si rivolgono al giudice o il titolo della cittadinanza comune, sempre nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. Garantita la libera circolazione delle decisioni con il riconoscimento automatico e un iter snello, invece, in caso di esecuzione o contestazione del provvedimento. Con un freno all’ingresso negli ordinamenti degli Stati membri di provvedimenti contrari all’ordine pubblico.

Sulla legge applicabile, chiarita l’applicazione universale del regolamento, che permette di richiamare anche la legge di uno Stato non membro, è privilegiata la volontà dei coniugi o dei nubendi che possono designare la legge da applicare al regime patrimoniale. A patto, però, che sia la legge dello Stato della residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo o la legge della cittadinanza di uno dei coniugi o nubendi al momento della conclusione dell’accordo.

Per quanto riguarda le unioni registrate, ai partner viene garantita libertà di scelta con analogie rispetto alla regolamentazione prevista per i coniugi e con la possibilità di indicare la legge dello Stato in cui l’unione registrata è stata costituita. Fissato, però, un limite generale perché la legge scelta deve riconoscere gli effetti patrimoniali alle unioni registrate. Anche in questo caso, garantito il riconoscimento automatico delle decisioni, mentre per l’esecuzione è necessario che, su istanza di una parte interessata, l’atto sia dichiarato esecutivo. Per facilitare il riconoscimento delle decisioni sono stati predisposti, con i regolamenti di esecuzione n. 2018/1935 e n. 2018/1990, i moduli da utilizzare per le diverse procedure.

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