Per l'uso della piscina e campo da tennis condominiali valgono le regole basate sui millesimi se non si esclude l'uso degli altri. La Cassazione (con l'ordinanza n. 4966/26) affronta un tema molto frequente nei complessi residenziali ossia come devono essere regolati l'uso e l'accesso ai servizi comuni, come piscina e campo da tennis.
LA MASSIMA
Condominio - Condominio negli edifici - Strutture ricreative - Piscina e campo da tennis - Esclusione della condominialità - Applicabilità del regime di comunione - Regolamentazione dell'uso - Delibera maggioritaria - Parametro millesimale. (Cc, articolo 1102; Cc, articolo 1117; Cc, articoli 1136, 1138)
L'assemblea può, con delibera adottata con le maggioranze previste dagli articoli 1136 e 1138 Codice civile, disciplinare e limitare il godimento di beni condominiali non rientranti tra quelli necessari indicati dall'articolo 1117 Codice civile in misura proporzionale al valore delle quote dei partecipanti alla comunione, utilizzando il criterio dei millesimi di proprietà quale parametro oggettivo di regolazione dell'uso, purché tale disciplina non comporti l'esclusione degli altri condomini dal godimento del bene comune.
La Cassazione (II Sezione civile, Presidente Aldo Carrato, Relatrice Rossana Giannaccari), con sentenza n. 4966 pubblicata il 5 marzo 2025 ha affrontato una questione relativa alle strutture ricreative condominiali stabilendo che l’assemblea può disciplinarne l’utilizzo (nel caso di specie, piscina e campo da tennis) in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.La soluzione, tuttavia, presenta diversi profili critici con riferimento ai princìpi che regolano l'uso della cosa comune in quanto ...


