Rassegne di Giurisprudenza

Perdita di valore del bene: il venditore ne può rispondere in caso di consegna ritardata

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Vendita di cose mobili - Inadempimento - Ritardo di consegna da parte del venditore - Cose non incluse nell'art. 1518 c.c. - Prova della lesione subita da parte dell'acquirente - Risarcimento del danno - Utilizzo di presunzioni - Valutazione rimessa al giudice di merito
Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all'articolo 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce é onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 6 aprile 2022, n. 11126

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Inadempimento - Esecuzione coattiva (vendita per conto di chi spetta) - In danno del compratore mera facoltà del venditore - Ammissibilità dell'ordinaria azione di risarcimento del danno - Determinazione del relativo ammontare - Criteri
L'autotutela concessa dall'art. 1515 c.c. al venditore che non ottiene il pagamento del prezzo - vendita senza ritardo delle cose, a spese del compratore, a mezzo di persona autorizzata - è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con conseguente possibilità per la stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno, che va determinato nella sua entità dal giudice in base agli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. - per cui il risarcimento è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 4 dicembre 2018, n. 31308
Risoluzione contrattuale - Prelievo comunitario - Eccessiva onerosità sopravvenuta
Il risarcimento del danno in tema di compravendita é disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. cod. civ., dalla norma (dall'evidente carattere eccezionale) di cui all`art. 1518 st. cod., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l'ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 4 marzo 1998, n. 2386

Risarcimento del danno - Risarcimento danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita
L`art. 1518 cod. civ. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a norma dell`art. 1515 comma terzo cod. civ., dispensando la parte adempiente dall'onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 cod. civ., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell'elenco di quelle indicate dall`art. 1515 comma terzo al quale l`art. 1518 rinvia.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 16 aprile 1994, n. 3614