Perquisire lo studio di un avvocato richiede sempre le speciali garanzie previste dal codice di procedura penale, oppure, quando l’avvocato risulta anche indagato, le esigenze investigative possono prevalere sul segreto professionale? La Sesta sezione penale, ordinanza n. 22178/2026, prendendo atto di un contrasto sul punto ha rimesso la questione al massimo consesso di legittimità. In particolare, le Sezioni unite dovranno rispondere al seguente quesito: “Se le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all’atto di ricerca della prova”.

Il ricorso nasce dal sequestro e dalla perquisizione eseguiti nell’ufficio di un avvocato, indagato per frode nelle pubbliche forniture quale amministratore di fatto di una società. Il professionista ha sostenuto la nullità degli atti per la mancata osservanza delle garanzie previste dal codice di procedura ma il Tribunale del riesame ha respinto la doglianza ritenendo che tali tutele non si applichino quando il difensore è personalmente sottoposto a indagine.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che le garanzie tutelano la funzione difensiva e non attribuiscono una sorta di immunità all'avvocato. Pertanto, quando il professionista è egli stesso indagato, tali tutele non operano, altrimenti basterebbe rivestire il ruolo di difensore per sottrarsi a perquisizioni e sequestri.

La Suprema corte rileva la presenza di due orientamenti diversi. Con due decisioni, le sentenze “De Gasperini” e “Grollino”, le Sezioni Unite, pur non facendo direttamente riferimento all’ipotesi in cui il difensore assuma la qualità di indagato, hanno adottato una interpretazione delle garanzie che abbraccia a tutto tondo la qualità professionale del difensore piuttosto che lo specifico mandato difensivo. Tuttavia, rileva la Corte, successivamente sono emerse nella giurisprudenza delle Sezioni semplici soluzioni contrastanti in merito alla loro operatività nell’ipotesi in cui il difensore assuma anche la qualità di indagato. Si tratta, dunque, osserva la Corte, di un contrasto giurisprudenziale sia “orizzontale” che “verticale”, per la posizione asimmetrica della tesi restrittiva rispetto al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, che rende obbligatoria la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

Secondo un primo indirizzo, coerente con le SU “le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cod. proc. pen. “non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nell'ufficio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti (in genere, e non soltanto di coindagati) anche fuori dal procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta, e quindi anche in procedimenti civili”. Tali garanzie sono, infatti, “collegate alla funzione difensiva in genere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all’atto di indagine e non al fatto che l’attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali”. Esse, dunque, “devono essere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro è compiuta”. Come chiarito dalla sentenza “Morgantini”, le garanzie sono “a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell’art. 24 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona”.

Secondo un diverso indirizzo invece qualora il sequestro da eseguirsi nell’ufficio di un difensore “venga disposto nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l'avviso al Consiglio dell'ordine forense di cui al terzo comma dell’art. 103 cod. proc. pen., e ciò in quanto nella predetta ipotesi non viene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell’“oggetto della difesa”, cui è finalizzata la disposizione in esame, atteso che il soggetto attivo del reato non è la persona assistita bensì una persona che esercita la professione legale”.

Non si può infatti sostenere che esse introducono una sorta di “principio immunitario per chiunque eserciti la professione legale”. In questo senso, la sentenza Addeo ne ha escluso l’operatività nel caso in cui il difensore (o l’investigatore privato) sia sottoposto ad indagini.

La tesi opposta – sempre secondo questa ricostruzione – “collide con vari principi ermeneutici di carattere letterale, sistematico e logico”. Sotto il primo profilo, “stabilisce una non consentita equiparazione tra la nozione di difensore e quella di avvocato; essa, inoltre, omette di considerare la collocazione della norma, all’interno del titolo VII del libro I del codice di rito che disciplina, non già una generica figura di difensore, astraendola da qualsiasi concretezza procedimentale, bensì proprio il difensore dell’imputato”.

Spetterà ora alle Sezioni Unite stabilire se le garanzie dell’articolo 103 c.p.p. costituiscano una tutela legata alla qualità professionale dell’avvocato o se operino soltanto quando sia in gioco la funzione difensiva esercitata nel procedimento oggetto dell’indagine.

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