Personaggi di fantasia senza tutela se non hanno caratteristiche uniche
Sì alla citazione in un film di animazione del protagonista di «Per un pugno di dollari»
È lecito riprendere, in modo manifesto e limitato, i tratti identificativi di un personaggio di fantasia che, pur famoso, non è proteggibile dalla legge sul diritto d’autore in quanto rielaborazione non evolutiva di soggetti già noti alla narrazione cinematografica e priva di caratteristiche originali.
Lo ha deciso il Tribunale di Roma, che ha applicato il principio anglosassone del «fair use» che permette di riutilizzare, senza richiedere autorizzazioni, materiale protetto da copyright. Con la sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda con cui un noto produttore cinematografico aveva lamentato il plagio del personaggio del protagonista di un suo iconico film. Secondo i giudici romani è necessario infatti valutare, in via preliminare, la sussistenza del carattere creativo (e, quindi, la proteggibilità autorale) dell’opera che sarebbe stata plagiata, nonché le modalità con cui tale opera è stata richiamata.
Il caso
La controversia ha visto contrapposte la casa produttrice di «Per un pugno di dollari» (1964) ed i produttori e distributori del film di animazione «Rango» (2012). Secondo la casa produttrice di «Per un pugno di dollari», le fattezze fisiche (e morali) de «L’uomo senza nome», interpretato da Clint Eastwood, protagonista della cosiddetta trilogia degli “Spaghetti western” diretta da Sergio Leone, sarebbero state riprese nel personaggio di «Spirito del West», guida spirituale di Rango, camaleonte/aspirante attore catapultato, suo malgrado, nel selvaggio West.
Il Tribunale ha escluso la tutela autorale del personaggio de «L’uomo senza nome», perché semplice rielaborazione non evolutiva di prototipi già noti alla narrazione cinematografica e privo di caratteristiche originali tali da diversificarlo nettamente, agli occhi del pubblico e della critica, dall’attore che lo impersona. La ripresa dei tratti del personaggio (cappello a tesa stretta, poncho alla messicana, sigaro fra i denti, ecc.) è stata interpretata come la volontà di inserire nel film «Rango» un breve “cameo” (di meno di un minuto e mezzo) in omaggio a Clint Eastwood. Citazione resa ancor più evidente dall’inserimento nel film di alcuni ulteriori rimandi diretti proprio a Clint Eastwood (tra tutti, una sacca da golf colma di statuette degli Oscar, a ricordare i tanti premi vinti dall’attore) quale star del mondo del cinema in grado di guidare Rango sulla strada della recitazione.
Il requisito dell’originalità
Al fine di illustrare le motivazioni per cui «L’uomo senza nome» non sarebbe un personaggio avente caratteristiche autorali, il Tribunale di Roma cita alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno visto come protagonisti personaggi come Diabolik, la Pantera Rosa, Tex Willer e il Gabibbo (su quest’ultimo si veda Cassazione 14635/2018 e 503/2017), in cui il personaggio di fantasia è stato ritenuto proteggibile proprio perché dotato di caratteristiche originali e immediatamente riconoscibile anche se collocato in un contesto (perfino iconografico, come nel caso della Pantera Rosa) estraneo a quello suo proprio.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 6 giugno 2018) un’opera «derivata», per essere tutelabile nei limiti della rielaborazione di quella originaria, deve essere, infatti, a sua volta, dotata dei requisiti di creatività e novità.
Il principio del fair use
Il Tribunale ha analizzato la citazione di «Per un pugno di dollari» con un esplicito riferimento al principio di origine anglosassone ed estraneo al nostro ordinamento del cosiddetto «fair use» secondo il quale la liceità di una citazione va valutata considerando la quantità e l’importanza della parte di opera utilizzata in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché in relazione all’effetto del suo impiego sul mercato.
Alla luce di tale principio il richiamo è stato considerato lecito, sia perché eseguito in maniera manifesta, sia perché effettuato ricollegandosi a singoli e brevi spezzoni dell’opera originaria, confessando la propria estraneità all’opera autoriale precedente, considerata così un mero riferimento narrativo.
II Tribunale di Milano, in passato, ha escluso l’applicazione del «fair use» (ordinanza 14 luglio 2011) se dalla trasformazione nasce un un’opera creativa con un proprio autonomo valore artistico. Con la sentenza 12451/2017 aveva affermato invece che va valutata la quantità e l’importanza della parte di opera utilizzata della citazione o riproduzione.
Paola Rossi
Norme & Tributi Plus DirittoGiovanni Bonomo *
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